n. 257 ORDINANZA 23 - 31 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), cosi' come modificato ed integrato sia dall'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 16 gennaio 2013 e dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 18 dicembre 2012, iscritte rispettivamente ai nn. 69 e 116 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 22, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di costituzione di DA.MO. s.a.s. ed altra, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza depositata in data 16 gennaio 2013, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), cosi' come modificato ed integrato sia dall'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui prevede che, nelle Regioni gia' commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, sottoscritto ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2013, che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni in questione alle Aziende sanitarie ed ospedaliere siano estinti di diritto e che i tesorieri dei predetti enti non abbiano piu' doveri di custodia sulle somme oggetto di pignoramento le quali, anzi, debbano essere rese immediatamente disponibili, senza pronunzia giurisdizionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti predetti;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in ordine ad un giudizio di ottemperanza fondato su alcuni decreti ingiuntivi, emessi nei confronti della ASP di Reggio Calabria, divenuti esecutivi per mancata opposizione, ma che, pur riscontrata la astratta azionabilita' in sede di ottemperanza amministrativa dei titoli indicati, osterebbe in concreto alla procedibilita' dell'azione per l'esecuzione del giudicato il dettato dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010;

che, infatti, la Regione Calabria, con deliberazione del 16 dicembre 2009, ha approvato un piano di rientro oggetto di accordo con lo Stato, per riequilibrare la condizione di dissesto finanziario in cui si trovavano gli enti del Servizio sanitario regionale, e poiche' il Governo nazionale, con deliberazione del 30 luglio 2010, ha nominato il Presidente della Giunta regionale calabrese Commissario ad acta per l'attuazione del detto piano, il giudice a quo fa presente che ricorrono le condizioni per l'applicazione del citato art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, con la conseguenza che le azioni esecutive esercitate introdotte dovrebbero essere dichiarate improcedibili;

che detta conclusione, pero', appare al rimettente tale da far ipotizzare, in maniera non manifestamente infondata, la violazione degli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost.;

che, al fine di dimostrare tale assunto, il TAR rimettente rammenta che, gia' con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), il legislatore nazionale aveva escluso la possibilita' di intraprendere o proseguire le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere situate...

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