n. 242 ORDINANZA 9 - 17 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso, nel procedimento instaurato dalla Vorwerk Folletto s.a.s., dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 25 gennaio 2013, iscritta al n. 65 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2013. Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che con ordinanza depositata il 25 gennaio 2013 il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma (rectius: secondo comma, secondo periodo), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che il giudice di pace debba astenersi quando sussistono «gravi ragioni di convenienza» e quindi anche quando sussiste un personale interesse del giudice correlato al regime di trattamento economico fondato sul "cottimo", ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, della legge n. 374 del 1991, cioe' basato su un certo compenso per ogni decreto ingiuntivo emesso a norma dell'art. 641 cod. proc. civ. o per ogni domanda d'ingiunzione rigettata con provvedimento motivato;

che il rimettente - adito con ricorso per decreto ingiuntivo da una societa', con sede in Milano, che vende a rate, in tutto il territorio nazionale, beni (piccoli elettrodomestici) di uso molto comune - sostiene di poter rilevare d'ufficio la propria incompetenza e respingere il ricorso - per essere competente, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'ingiunto, trattandosi di controversia tra professionista e consumatore, nella fattispecie residente in Calabria - ovvero accoglierlo, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente nell'ufficio di appartenenza;

che, secondo il giudice a quo, entrambe le decisioni sarebbero in grado di incidere sul «volume d'affari» di detto ufficio in ragione dell'elevato numero di ricorsi per decreto ingiuntivo proposti mensilmente dalla...

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