N. 289 ORDINANZA 18 ottobre 2011 - 4 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del codice di procedura penale e dell'art. 150 del codice penale promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di G.R., con ordinanza del 7 dicembre 2010, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:

  1. dell'art. 72 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'applicabilita' della disciplina ivi dettata nei casi 'in cui sia stato accertato che lo stato mentale dell'imputato ne impedisce in modo permanente la cosciente partecipazione al procedimento';

  2. dell'art. 150 del codice penale, per contrasto con l'art.

3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, 'ad uno stato mentale dell'imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento';

che il giudice a quo - chiamato a svolgere l'udienza preliminare nei confronti di una persona imputata del reato di omicidio colposo, in cooperazione con altri soggetti - riferisce che, in esito a perizia disposta ai sensi dell'art. 70 cod. proc. pen., l'imputato era risultato permanentemente incapace di partecipare al procedimento in maniera cosciente e attiva, a causa degli esiti cronici di una patologia ischemica;

che - disposta la sospensione del processo, a norma dell'art.

71 cod. proc. pen. - si era successivamente proceduto, in ottemperanza all'art. 72 del medesimo codice, a due ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, i quali avevano confermato la prognosi di irreversibilita' della patologia riscontrata;

che il rimettente, all'esito dell'ultima perizia espletata, si troverebbe, dunque, a dover confermare il provvedimento di sospensione del processo;

che il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimita' costituzionale del citato art. 72 cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude che la disciplina da esso recata si applichi allorche' sia stato accertato che lo...

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