N. 269 ORDINANZA 5 - 12 ottobre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dalla Corte di appello di Bari nel procedimento penale a carico di L.A., con ordinanza del 13 dicembre 2010, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 dicembre 2010, la Corte di appello di Bari ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), 'nella forma della mera partecipazione non aggravata dalla disponibilita' di armi', e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva 'anche l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti, in relazione al caso concreto, che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure';

che il giudice a quo premette di dover decidere sulla richiesta di revoca della misura cautelare in atto, o di sostituzione della stessa con altra misura meno grave, formulata da una persona sottoposta a custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990);

che, al riguardo, il rimettente riferisce che, con sentenza del 7 novembre 2008, emessa a seguito di giudizio abbreviato, l'interessato era stato condannato, in primo grado, per detto reato, alla pena di otto anni di reclusione e assolto, invece, dalle restanti imputazioni di partecipazione ad associazione mafiosa (art.

416-bis del codice penale) e di detenzione illegale di armi, aggravata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.

152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che il Giudice...

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