n. 284 ORDINANZA 20 - 29 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, comma 3;

19, comma 3;

20, comma 2;

22, commi 2 e 3;

28, comma 1;

30, comma 3, e 32, comma 3, della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-16 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2013 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con ricorso notificato a mezzo posta il 14-16 gennaio 2013 e depositato in cancelleria il 16 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Umbria 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria 15 novembre 2012, n. 50, edizione straordinaria;

che, in particolare, il ricorrente denuncia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, di detta legge per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui disciplina l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali, stabilendo che «La Giunta regionale ai fini della selezione dei candidati per l'inserimento nell'elenco degli idonei si avvale di una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima»;

che detta norma contrasterebbe con l'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo il quale la commissione indicata dovrebbe essere costituita da esperti individuati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, «di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»: nella parte in cui l'art. 17, comma 3, non prevede la partecipazione alla commissione dell'esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali si configurerebbe un contrasto con la citata norma statale, da considerare quale principio fondamentale in materia di tutela della salute, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.;

che e' poi dedotta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge reg. Umbria n. 18 del...

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