N. 318 ORDINANZA 21 - 23 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 e dal comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promossi con due ordinanze, entrambe del 14 dicembre 2010, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara nei giudizi vertenti tra un contribuente e la Direzione provinciale di Pescara dell'Agenzia delle entrate, iscritte al n. 156 ed al n. 157 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, entrambe del 14 dicembre 2010, la Commissione tributaria provinciale di Pescara nel corso di due giudizi nei quali un professionista aveva impugnato gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP degli anni, rispettivamente, 2003 e 2004, emessi dall'Agenzia delle entrate in conseguenza della mancata presentazione delle correlative dichiarazioni - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale del secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 402 'e dal comma 572' dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005, nella parte in cui stabilisce che 'sono [...] posti come ricavi o compensi a base delle [...] rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei [...] rapporti od operazioni' di natura finanziaria;

che, secondo il rimettente: a) la disposizione denunciata, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2004, pone la presunzione che i 'prelevamenti' (e non anche gli 'importi riscossi'), se non giustificati e non contabilizzati e se effettuati da un imprenditore, sono considerati 'ricavi' d'impresa, con conseguente inapplicabilita' della presunzione ai prelevamenti effettuati da un esercente un'arte o professione; b) la stessa disposizione, nel testo in vigore il 1° gennaio 2005 ed applicabile ratione temporis nei giudizi principali, amplia la portata di tale presunzione stabilendo che non solo i 'prelevamenti', ma anche gli 'importi riscossi' (se non giustificati e non contabilizzati) costituiscono 'ricavi o compensi', con la conseguenza che la presunzione opera anche nel caso in cui i prelevamenti siano effettuati dagli esercenti un'arte o professione;

  1. quest'ultimo testo dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e' applicabile anche ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi, riguarda anche le attivita' di arti o professioni ed i correlativi 'compensi' professionali che si presumono percepiti in tali periodi;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo, la censurata normativa - per effetto del rilevato ampliamento della portata della presunzione, applicabile agli esercenti arti e professioni anche con riguardo agli anni d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2005 - viola: a) l'art...

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