N. 314 ORDINANZA 21 - 23 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte d'appello di Messina con ordinanza del 29 novembre 2010 e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritte ai nn. 74 e 76 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 29 novembre 2010, pervenuta alla Corte costituzionale l'11 aprile 2011 (r.o. n. 74 del 2011), ha sollevato, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n.

251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che la Corte rimettente premette di procedere in sede di giudizio di rinvio, in seguito all'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 26 aprile 2001, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, in quanto estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

che, aderendo all'eccezione formulata dalle difese degli imputati sulla scorta dell'ordinanza della seconda sezione penale della Corte di cassazione n. 22357 del 27 maggio 2010 (che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, successiva all'ordinanza di rimessione in esame), la Corte rimettente riporta, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, parte della citata ordinanza n. 22357, osservando, con riferimento alla rilevanza della questione stessa, che ove venissero applicati i piu' brevi termini di prescrizione previsti dalla nuova normativa, 'il reato sarebbe gia' prescritto - con esigenza di immediata declaratoria della causa estintiva ed efficacia preclusiva dell'ulteriore attivita' istruttoria in corso - a prescindere dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche', la cui decisione e' stata rimessa al giudizio di rinvio;

che e' intervenuto nel giudizio di costituzionalita', con atto depositato il 24 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato...

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