Ordinanza Nº 55221 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55221PEN
Court Rule Number55221
Date10 Dicembre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Faro Nicola Cristian, nato a Catania il 6/10/1994
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 10 maggio 2018
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Catania con la sentenza impugnata accoglieva l'istanza
dell'imputato e la richiesta del Procuratore Generale di concordato in appello ex
art. 599 bis cod.proc.pen., rideterminando la pena inflitta.
2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'art. 129
cod.proc.pen. poiché la corte di appello avrebbe omesso di valutare l'eventuale
sussistenza di cause di non punibilità dell'imputato.
3.11 ricorso è inammissibile poiché "A seguito della reintroduzione del c.d.
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del
2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma
del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato
proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità
delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione,
una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del
giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Penale Ord. Sez. 2 Num. 55221 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 18/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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