Ordinanza Nº 47817 della Corte Suprema di Cassazione, 02-12-2013

Presiding JudgeTERESI ALFREDO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:47817PEN
Court Rule Number47817
Date02 Dicembre 2013
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
om4thare te gerterairà
e
graibi
dati
idertittirettéi,
e
norma deWee
l
t. 52
digs. 196n3 In
queinto:
CJ
diepoeto dufftoio
a rfetvfm'ta i perte
rnpest3 (12,2a iegge
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
S.A.
N. ILI (omissis) I
avverso la sentenza n. 4483/2009 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
26/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORIL1A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
ex4x4
,,
s
4
A...&
i
rd
i
thri
t
642
k.
,
CfpLkekAM e'ta
rdl~ft,
AUL,/
f
rt.t.A.9
3itsvtr'4
7
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
klp)k
Penale Ord. Sez. 3 Num. 47817 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO
Data Udienza: 29/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 26.5.2011 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale
di Monza, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto
continuato di atti sessuali con l'infraquattordicenn
colpevole del reato
e lo ha condannato
alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riconoscendo l'attenuante della minore
gravità di cui al quarto comma dell'art. 609 quater cp. Ha altresì condannato l'imputato
al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con
provvisionale di C. 30.000.
La concessione dell'attenuante è stata motivata considerando:
- gli ampi spazi di autonomia e libertà di cui godeva la minore, non consoni alla
sua giovane età;
-
la circostanza che la ragazza, su (omissis), più volte si era dichiarata
maggiorenne;
- le pregresse esperienze sessuali vissute dalla giovane;
-
il fatto che essa era consenziente ai rapporti e che era ormai prossima alla soglia
dei 14 anni.
2.
Il Procuratore Generale di Milano ricorre per cassazione dolendosi - sotto il
profilo della violazione di legge penale e della carenza e illogicità della motivazione -
della concessione dell'attenuante deducendo:
2.1 l'irrilevanza del consenso prestato dalla minore e la frettolosa sottovalutazione
in ordine al controllo materno che invece, a dire del ricorrente, aveva sventato
l'ulteriore incontro con l'imputato;
2.2 la sottovalutazione data dal GIP alla relazione psicodiagnostica in cui è stato
sottolineato il grave trauma subito dalla minore in una fase delicata dello sviluppo, e
che potrebbe sfociare in un disturbo della personalità; altro GIP, in base a tale
relazione, aveva negato il patteggiamento;
2.3 il tipo di rapporti sessuali (consistenti in penetrazioni vaginali e rapporti orali),
nonché la suggestione esercitata dall'imputato (attore televisivo) anche dopo
l'emersione dei fatti, nei confronti della minore, contattata tramite
(omissis)
Le parti civili
V.S.
e la madre hanno depositato una memoria insistendo
per l'accoglimento del ricorso del PG e la condanna dell'imputato alle ulteriori spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il
ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 581 lett. c e 591
lett. c cpp) atteso che si risolve sostanzialmente in una diversa valutazione delle
circostanze di fatto, quali ad esempio l'entità della compronnissione della libertà sessuale
della ragazza (risultante da perizia psicodiagnostica che sarebbe stata ignorata), il
controllo da parte della madre sulla vita privata della minore e ancora le modalità dei
rapporti sessuali, senza invece evidenziare salti logici nelle argomentazioni fornite dal
giudice.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
Del resto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - che qui va ribadita -
il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06
n. 23528).
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT