Ordinanza Nº 40380 della Corte Suprema di Cassazione, 02-10-2019

Presiding JudgeLAPALORCIA GRAZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:40380PEN
Date02 Ottobre 2019
Court Rule Number40380
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRONI IGNAZIO nato a COBURG( AUSTRALIA) il 20/10/1961
avverso la sentenza del 17/06/2013 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori
L'Avvocato FAVAZZO ANTONINO evidenzia la prescrizione del reato; chiede che il
ricorso sia valutato favorevolmente ed insiste per l'accoglinnento.
L'Avvocato IMBRUGLIA ALESSANDRO si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede
l'accoglimento.
Penale Ord. Sez. 3 Num. 40380 Anno 2019
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ROSI ELISABETTA
Data Udienza: 15/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza emessa in data 17 giugno
2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24
luglio 2012, con la quale Perroni Ignazio veniva condannato alla pena,
condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di
ammenda, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. c) del DPR
380/01, per avere realizzato, in qualità di legale rappresentante della ditta edile
"Kallipoli srl", la lottizzazione abusiva dell'area individuata al catasto al foglio di
mappa n. 4 particelle nn. 102, 103, 303, 354, 736, 737, 1059 e 1060 e porzione
delle particelle nn. 1202, 1236 e 80 del Comune di Furnari; in particolare (capo
modificato all'udienza 12 dicembre 2011), realizzava solo parzialmente le opere di
urbanizzazione primaria, alle quali (seppur non terminate e collaudate) faceva
seguire la realizzazione di dodici corpi di fabbrica fuori terra (per un volume di
oltre 9.000 mq), in assenza del necessario titolo edilizio abilitativo (concessione
edilizia o D.I.A.), in violazione del piano di lottizzazione approvato con delibera
comunale n. 42 dell'Il agosto 2006 ed in violazione degli standard urbanistici
vigenti, con particolare riferimento alla volumetria realizzabile, alle sagome dei
corpi di fabbrica, al numero delle unità abitative, alle superfici coperte, alle opere
di urbanizzazione, agli abitati insediabili ed alle distanze delle strade; fatto
commesso in Furnari, il 7 ottobre 2008.
2.
Il Tribunale aveva dato atto dell'approvazione del piano di lottizzazione
avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Il agosto 2006 e dell'esito
dell'istruttoria svolta, ritenendo accertate modifiche sostanziali in ciascuno dei
dodici corpi di fabbrica previsti; in particolare la prima perizia disposta aveva
evidenziato la non conformità di quanto realizzato alla previsione progettuale
approvata con il piano di lottizzazione, con evidente sovradimensionamento
dell'opera oltre i limiti consentiti dallo strumento urbanistico vigente nel Comune.
All'esito di una ulteriore perizia collegiale, il Tribunale aveva concluso per la
conformità al piano lottizzatorio del solo corpo B e per la sussistenza del reato
come contestato, ritenendo non rilevante il rilascio della concessione in sanatoria
in data 23 giugno 2011, illegittima per contrasto sia con le previsioni del piano di
lottizzazione, sia con lo strumento urbanistico generale. Era stata altresì disposta
la confisca dell'area e dei fabbricati abusivamente realizzati.
3.
La Corte di appello di Messina, dopo avere richiamato
per relationem
le
valutazioni enunciate dal giudice di prime cure, si era soffermata sulla doglianza
difensiva afferente la monetizzazione delle opere di urbanizzazione, non previste
all'interno del piano, escludendone la fondatezza in quanto - prescindendo dalla
teorica possibilità della monetizzazione degli oneri - non risultava quantificato
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