Ordinanza Nº 37461 della Corte Suprema di Cassazione, 27-07-2017

Presiding JudgeFIALE ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:37461PEN
Date27 Luglio 2017
Court Rule Number37461
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA
nei confronti di:
SCAGLIONE CARMELINA nato il 06/11/1944 a ROMA
nel procedimento a carico di quest'ultinno
avverso l'ordinanza del 16/03/2017 del TRIB. LIBERTA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Pasquale FIMIANI
Penale Ord. Sez. 3 Num. 37461 Anno 2017
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 21/07/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSSERVA
A) Il fatto
1.
Il Tribunale di Roma — Sezione per il riesame, con ordinanza del 16/3/2017,
depositata in pari data, in accoglimento dell'appello presentato da Carmelina
SCAGLIONE, ha annullato l'ordinanza con la quale, in data 6/2/2017, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza di revoca del
commissario giudiziale nominato per la società E.GIOVI e, per l'effetto, ne ha
revocato la nomina.
Il Tribunale ha dato atto di essersi già occupato della vicenda in occasione del
riesame presentato avverso i decreti di sequestro preventivo emessi dal medesimo
Giudice per le indagini preliminari e del sequestro probatorio emesso dal
Procuratore della Repubblica di Roma, trattando, in quel medesimo contesto, alcuni
appelli avverso la nomina del commissario giudiziale del tutto analoghi a quello in
discussione e, richiamato testualmente il contenuto di quel provvedimento, ha posto
in evidenza una divergenza di opinioni a livello istituzionale sulla interpretazione
della normativa applicata, ritenendola incidente sull'elemento psicologico del reato
presupposto ed escludendone, conseguentemente, l'astratta configurabilità.
2.
Va altresì precisato che, nell'ambito di un medesimo procedimento penale,
sono stati emessi dal Tribunale del riesame tre distinti provvedimenti,
separatamente impugnati dal Pubblico Ministero procedente registrati presso
questa Corte con i numeri 12528/2017 (riguardante, peraltro, il provvedimento che il
Tribunale ha testualmente richiamato), 13369/2017 e 13382/2017.
3.
Si pone in via preliminare, sulla base di quanto prospettato nel ricorso, la
questione della classificazione dei rifiuti pericolosi contraddistinti dalle cd. "voci a
specchio".
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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