Ordinanza Nº 34727 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34727CIV
Date30 Dicembre 2019
Court Rule Number34727
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
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-85(
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17271/2015 R.G. proposto da
Rottensteiner Heinrich & Co. Ohg, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Rottensteiner Heinrich, quale socio e legale rappresentante, Kofler
Luzia, quale socio, Rottensteiner Thomas, quale socio, tutti rappresentati e
difesi, anche disgiuntamente, dall'Avv. Brizia Castrignanò e dall'Avv. Fabio
Gullotta, come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati
presso lo studio del secondo, in Roma, Via Ronciglione n. 3
- ricorrenti -
contro
1
3
Cons.Est. Lui
•1
'Orazio
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34727 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 30/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RGN 17271 2015
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-
intimata
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, n.
9/2/2015, depositata il 19 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2019 del
Consigliere Luigi D'Orazio.
RILEVATO CHE:
1.L'Agenzia delle entrate emetteva quattro avvisi di accertamento nei confronti
della Rottensteiner Ohg, oltre ad un atto di contestazione di sanzioni, per
l'anno 2006, per Iva, Irap ed omesso versamento di ritenute alla fonte sui
compensi corrisposti ai lavoratori, ed un avviso di accertamento nei confronti
dei tre soci Rottensteiner Heinrich, Kofler Luzia e Rottensteiner Thomas, per
Irpef ed addizionali. In particolare, l'Agenzia sosteneva che tra la Rottensteiner
Ohg (committente) e la Gefa Bau Costruzioni s.r.l. (appaltatrice) si fosse, in
realtà, realizzata una intermediazione abusiva di manodopera , in violazione
del d.lgs. 276/2003, in quanto la seconda società era priva di organizzazione,
non aveva in servizio idoneo personale per la direzione dei lavoratori e non era
gravata da rischio di impresa, in quanto il personale era diretto, in realtà, dalla
committente (interponente). Pertanto, si contestava alla contribuente l'indebita
deduzione, ai fini Ires ed Iva, dei relativi costi, in quanto "derivanti da reato"
(intermediazione abusiva di manodopera) ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis,
della legge 537/1993, oltre all'omesso versamento di ritenute alla fonte su
redditi da lavoro dipendente, trattandosi di prestazioni rese da lavoratori
qualificabili a tutti gli effetti quali dipendenti della ditta appaltante, e non della
appaltatrice.
2
Cons.Est. 4gi D'Orazio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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