Ordinanza Nº 34686 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34686CIV
Date30 Dicembre 2019
Court Rule Number34686
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
7‘.1
sul ricorso 22515/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Latino Antonio;
- intimato -
-
avverso la sentenza n. 626/24/2017 emessa dalla CTR Puglia in data
23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta all'adunanza camerale del 24/10/2019
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34686 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 30/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Ritenuto in fatto
In applicazione della disciplina introdotta con l'art. 1, comma 335 L.
311/2004, su richiesta del Comune di Lecce, l'allora Agenzia del Territorio
promuoveva la revisione del classamento delle unità immobiliari delle
microzone 1 (centro storico e piazza Mazzini) e 2 (semicentrale).
I successivi atti di accertamento attributivi della classe di merito
immediatamente superiore erano motivati richiamando i
"numerosi e
significativi... interventi dell'Amministrazione comunale, (tra cui) gli
interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel
centro storico",
ai quali si erano
"affiancati numerosi interventi di privati
per la ristrutturazione degli edifici",
sicché il
"quadro socio economico
delle zone oggetto di intervento si presenta oggi come un'area ben
collegata ai mezzi pubblici con traffico commerciale; inoltre la microzona 1
è zona di interesse turistico".
Instaurato un vasto contenzioso che aveva riguardato pressoché tutti gli
accertamenti, il giudice di prime cure riteneva che fosse mancante o
insufficiente la motivazione degli avvisi, affermando che:
-
difettava uno specifico e concreto riferimento agli interventi di
riqualificazione viaria e di arredo urbano e alla misura nella quale
avessero inciso sulle singole unità immobiliari;
-
solo in giudizio l'Ufficio aveva precisato i criteri determinativi del valore
di mercato ed il rapporto tra la media dei valori venali e quella delle
rendite catastali, e ciò sulla base di un numero assai elevato di atti che
non erano stati, comunque, messi a conoscenza dei singoli destinatari;
-
il significativo scostamento di cui all'art. 1, comma 335, cit. non poteva,
in ogni caso, essere superato con l'incremento
tout court
delle rendite
dell'intero centro abitato - come sostanzialmente era avvenuto -, ma solo
all'esito di specifici accertamenti per ciascuna unità, salva la revisione
degli estimi con le modalità e le forme di cui all'art. 13 d.P.R. 1141/1949.
Avverso la detta sentenza proponeva appello l'Ufficio invocandone la
totale riforma.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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