Ordinanza Nº 34685 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34685CIV
Date30 Dicembre 2019
Court Rule Number34685
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Ze.C
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ORDINANZA
sul ricorso 20194/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Pino Maria Teresa, residente a Lecce (C.F.: PNI MTR 29M68 F6041)
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al controricorso,
dall'Avv. Luisa Carpentieri (C.F.: CRP LSU 74C62 A662B) e dall'Avv. Piero
Mongelli (C.F.: MNG PRI 69S23 E506Y) ed elettivamente domiciliata in
Roma, alla Via Ovidio n.32, presso lo studio dell'Avv. Guido Crastolla;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34685 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 30/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrenti -
-
avverso la sentenza n. 1354/24/2017 emessa dalla CTR Puglia in data
07/04/2017;
udita la relazione della causa svolta all'adunanza camerale del 24/10/2019
dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Ritenuto in fatto
In applicazione della disciplina introdotta con l'art. 1, co. 335, I.
30/12/2004, n. 311 - sulla revisione del classamento delle unità
immobiliari private site in microzone comunali per le quali il valore medio
di mercato (individuato ex d.P.R. n. 138/1998) ed il corrispondente valore
medio catastale ai fini I.C.I. si discostava significativamente (ovvero,
almeno del 35%, salvo eventuali innalzamenti comunali - nella specie, alla
stregua della determinazione della Giunta Municipale Lecce, fissato infatti
nel 43% -, su richiesta del Comune di Lecce, l'Agenzia del Territorio dava
inizio al procedimento revisionale del classamento delle unità immobiliari
ricomprese nelle relative microzone n. 1 (comprendente il centro storico e
piazza Mazzini) e 2 (semicentrale), in esito al quale erano emessi, nei
confronti dei rispettivi intestatari catastali, atti dì accertamento
comportanti l'attribuzione della classe di merito immediatamente
superiore a quella per l'innanzi attribuita. In particolare, la comune
motivazione di tali atti, premesso che le classificazioni, modificate
attingevano ai "quadri tariffari del biennio 1988/1989 in un contesto
urbano e socio- economico del tutto differente da quello attuale...",
accennava a "numerosi e significativi... .interventi dell'Amministrazione
comunale, (tra cui) gli interventi di riqualificazione della viabilità interna e
di arredo urbano nel centro storico", ai quali "si sono affiancati numerosi
interventi di privati per la ristrutturazione degli edifici", per concludere
che "il quadro socio economico delle zone oggetto di intervento si
presenta oggi come un'area ben collegata ai mezzi pubblici, con traffico
commerciale; inoltre la microzona 1 è zona di interesse turistico.".
A seguito dell'impugnazione della contribuente, la CTP. di Lecce
annullava, nel contraddittorio dell'Agenzia delle Entrate, l'atto oggetto del
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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