Ordinanza Nº 34651 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34651CIV
Date30 Dicembre 2019
Court Rule Number34651
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
4700
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34651 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore:
DE
MASI ORONZO
Data pubblicazione: 30/12/2019
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RITENUTO
CHE
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso
la
sentenza
n.
2946/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia
che
aveva rigettato l'appello erariale contro
la
decisione della Commissione tributaria provinciale
di
Lecce.
Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Grazia Rutigliano, Urti Gerardo e Urti Tiziana dell'avviso di
accertamento ex art.
l,
comma 335,
l.
n.
311 del 2004, per estimi catastali, relativamente a unità
immobiliari ricadenti nelle microzone l e 2 del Comune di
Lecce;
Gli intimati sono costituiti con controricorso.
CONSIDERATO
CHE
Con
il
primo motivo,
la
ricorrente prospetta
la
violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e
39
D.
lgs.
n.
546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
l,
n.
3,
giacché
la
CTR
avrebbe erroneamente
omesso di disporre
la
sospensione per pregiudizialità del processo, stante
la
pendenza di un giudizio avanti
il
Consiglio di Stato, riguardante
la
revisione di classamento delle unità immobiliari.
Con
il secondo, l'Agenzia assume
la
violazione e falsa applicazione degli artt.
l,
comma 335,
l.
n.
311 del
2004 e
7,
l.
n.
212 del 2000,
ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma
l,
n.
3,
giacché l'avviso di accertamento,
diversamente dalla valutazione operata dalla
CTR,
non sarebbe affatto carente di motivazione, avendo
richiamato
il
provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché
le
ragioni poste a
fondamento del riclassamento effettuato, considerato
che
la
normativa
in
questione sarebbe stata volta a
rendere uniforme
il
mancato aggiornamento delle rendite catastali,
ad
attenuare
le
sperequazioni fiscali
all'interno di uno stesso Comune, consentendo una revisione massiva dei classamenti degli immobili di
proprietà;
da
ciò
la
conclusione che non sarebbe necessaria
la
indicazione delle specifiche caratteristiche di
ciascun immobile, come appunto nella diversa ipotesi prevista e disciplinata dall'art.
l,
comma 336,
l.
n.
311 del 2004.
Il
primo motivo è infondato
in
quanto
la
sentenza impugnata è stata pubblicata
il
24/11/2016, allorquando,
a seguito dell'entrata
in
vigore del
D.lgs.
n.
156 del 2015, non ricorreva più un'ipotesi di sospensione
necessaria,
ai
sensi dell'art. 295
c.
p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma
2,
c.p.c., che,
in
caso
di impugnazione di una sentenza
la
cui autorità
sia
stata invocata in un separato processo, prevede
soltanto
la
possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (ex multis,
Cass.
n.
29553/2017).
Di
conseguenza, anche a voler superare
la
considerazione che
il
vizio denunciato non censura l'art. 337
c.p.c., comma
2,
resta
il
fatto
che
tale articolo non obbliga
il
giudice a procedere alla sospensione.
Inoltre, l'art.
39
comma l
bis
-aggiunto dall'articolo
9,
comma
l,
lettera o), D.lgs.
n.
156 del 2015, a
decorrere dal l o gennaio 2016 -
(''La
commissione tributaria dispone
la
sospensione del processo in ogni
l
altro
caso
in cui
essa
stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui
definizione dipende
la
decisione della causa") non è evidentemente applicabile
al
caso di specie, essendo
la
pregiudizialità invocata rispetto
al
Consiglio di Stato (ex multis,
Cass.
n.
19961/2019).
Anche
il
secondo
motivo
non fondato in quanto
il
procedimento di "revisione parziale del classamento" di
cui all'art.
l,
comma 335,
l.
n.
311 del 2004, non essendo diversamente disciplinato
se
non in relazione
al
suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del
rapporto
tra i valori medi
della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole
dettate
ai
fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del
d.
P.
R.
n.
138 del 1998,
da
sottrarne
l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.
Pertanto, secondo un ormai consolidato
orientamento
di questa Corte, non può ritenersi congruamente
motivato
il
provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente
riferimento
al
rapporto tra
il
valore
di
mercato
ed
il
valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente
nell'insieme delle microzone comunali, e
al
relativo scostamento ed
ai
provvedimenti amministrativi a
fondamento del riclassamento, allorché
da
questi
ultimi
non siano evincibili gli elementi (come
la
qualità
urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito,
la
qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità
è situata,
le
caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento
(ex multis,
Cass.
n.
20547/2019).
La
Corte costituzionale, con
la
pronuncia
n.
249 del 2017,
ha
affermato
-fra
l'altro
-che "la natura e
le
modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in
merito
agli elementi che hanno, in
concreto, interessato una determinata microzona,
così
incidendo sul diverso classamento della singola
unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve
essere assolto in maniera rigorosa in
modo
tale
da
porre
il
contribuente in condizione di conoscere
le
concrete ragioni che giustificano
il
provvedimento", ribadendo
così
la
necessità di
un
provvedimento
specifico e puntuale in capo all'Amministrazione:
Va,
dunque, ribadita
la
necessità di
un
provvedimento specifico e puntuale dell'Amministrazione, atteso
che-
anche-
l'indicazione delle "caratteristiche edilizie del fabbricato" (art.
7,
co.
8,
d.p.r.
n.
138 del 1998)
torna
ad
assumere una
sua
specifica rilevanza, nella fattispecie
de
qua, avuto riguardo
al
profilo
motivazionale
dell'atto
(logicamente conseguente a quello che
ne
identifica i presupposti), atteso che
rimangono pur sempre
da
spiegare le ragioni in forza delle quali
si
sia
prodotta
una ricaduta (ed in quali
termini
di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di rilassamento.
Questo Collegio ritiene di non dare seguito all'orientamento espresso dalla Corte nella sentenza
n.
21176/2016 circa
la
motivazione degli
atti
di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato (ex
multis,
Cass.
n.
19810/2019).
La
impugnata sentenza della
CTR
ha
in definitiva applicato correttamente i suesposti principi di
diritto
e
pertanto non merita censure.
2
L'oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali innanzi ricordati autorizza l'integrale compensazione
delle
spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e compensa
le
spese.
Così
deciso, nella camera
di
consiglio,
il10
/10/2019.
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