Ordinanza Nº 34479 della Corte Suprema di Cassazione, 27-12-2019
Presiding Judge | LOCATELLI GIUSEPPE |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:34479CIV |
Date | 27 Dicembre 2019 |
Court Rule Number | 34479 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26995/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
-
ricorrente
-
contro
ROVATTI IGINO, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,
dall'Avv. Fabio Pace, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Milano, Corso di Porta Romana, n.89/b;
-
controrícorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del
Piemonte, n. 1240/24/14, depositata in data 29 ottobre 2014.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34479 Anno 2019
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CATALDI MICHELE
Data pubblicazione: 27/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il aprile 2019
dal Consigliere dott. Michele Cataldi
Rilevato che:
1. Il contribuente Igino Rovatti, ex dirigente dell'Enel s.p.a., ha
richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme che il
sostituto d'imposta avrebbe indebitamente trattenuto in eccedenza,
come ritenuta IRPEF, sul capitale erogatogli a titolo di previdenza
integrativa sulla base dell'accordo tra Enel e Federazione Nazionale
Dirigenti Aziende Industriali (F.N.D.A.I.) del 16 aprile 1986,
applicando l'aliquota media prevista per il trattamento di fine
rapporto dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Sosteneva infatti il contribuente che l'erogazione in questione
andava piuttosto assoggettata all'aliquota del 12,50% sulla
differenza tra il capitale erogato ed i premi riscossi, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 42, comma 4, del d.P.R. del 22
dicembre 1986, n. 917 e 6 della legge del 26 settembre 1985, n.
482.
Pertanto, il contribuente riteneva indebitamente trattenuta, per
effetto dell'erronea applicazione della maggior aliquota, la somma
della quale chiedeva la ripetizione.
2.Avverso il rigetto dell'istanza, il contribuente ha proposto
ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che
lo ha rigettato.
3.Contro la decisione di primo grado il contribuente ha quindi
proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del
Piemonte, che lo ha rigettato.
4.Avverso tale sentenza d'appello il contribuente ha proposto
ricorso per cassazione, che questa Corte, con la sentenza
n.30314/2011, depositata il 30 dicembre 2012, ha così deciso:
«P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e
rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,
r.g.n
26995/2015
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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