Ordinanza Nº 34445 della Corte Suprema di Cassazione, 24-12-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34445CIV
Date24 Dicembre 2019
Court Rule Number34445
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 11778-2019 proposto da:
CESAREO ANTONIOLLI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CASALOTTI 286, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA
PORZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO PAPALE;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 29, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI,
Civile Ord. Sez. U Num. 34445 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FALASCHI MILENA
Data pubblicazione: 24/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA SEMINARA e
SALVATORE WALTER POMPEO;
- con troricorrente -
nonchè contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CALTAGIRONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 237/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 31/12/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2019 dal Consigliere MILENA FALASCHI.
RITENUTO IN FATTO
Con delibera in data 23 marzo 2017, il COA di Caltagirone
comunicava a Federico Cesareo Antoniolli, in possesso del titolo di
Avocat rilasciato in Romania dall'U.N.B.R. - struttura "Bota",
l'avvenuta cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati stabilizzati
ex D.Igs. 96/2001.
Avverso detto provvedimento l'odierno ricorrente proponeva ricorso
avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 237
depositata il 31 dicembre 2018, lo rigettava.
Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di
ricusazione, nonché le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense
rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto
delle norme di legge quanto alle denunziate violazioni di norme
Ric. 2019 n. 11778 sez. SU - ud. 14-10-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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