Ordinanza Nº 34101 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2019

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:34101CIV
Date19 Dicembre 2019
Court Rule Number34101
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 26382/2015 proposto da:
Nuzzo Carmela e Stella Basilio, elettivamente domiciliati in Roma,
Viale Parioli n. 63, presso lo studio dell'avvocato Foti Giovanni,
rappresentati e difesi dall'avvocato Starvaggi Paolo, giusta procura
in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
ARENA NPL ONE S.r.l., Società a responsabilità limitata con unico
socio e per essa la doBank Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
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1
5 G
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34101 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 19/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
elYv1/4
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pressonri Giovanni'
rappresentata e difesa dall'avvocato
g
iusta procura in calce al controricorso
;
-controricorrente -
avverso la sentenza n. 670/2014 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, del 26/09/2014
;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi
g
lio del
24/09/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2000, Carmela
Nuzzo e Basilio Stella, la prima nella
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ualità di debitrice principale ed
il secondo in
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ualità di fideiussore, proponevano opposizione avverso
il decreto in
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iuntivo n. 115/2000, emesso dal Tribunale di Patti, con
il
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uale era stato loro in
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iunto il pa
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amento della somma di Lire
183.821.700 in favore della Banca di Roma s.p.a., per scoperto di
conto corrente. Il Tribunale adito, con sentenza n. 37/2005 ri
g
ettava
l'opposizione.
2.
La Corte d'appello di Messina, con sentenza n. 670/2014,
depositata il 26 settembre 2014, acco
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lieva parzialmente l'appello
della Nuzzo e dello Stella, condannando
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li stessi al pa
g
amento, in
favore dell'istituto di credito appellato, della somma di Euro
28.507,39. La Corte territoriale riteneva fondate le do
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lianze de
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li
appellanti relative alla capitalizzazione trimestrale de
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li interessi
anatocistici ed al saldo passivo del conto corrente, disattendendo,
invece,
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uelle concernenti
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li interessi usurari, il risarcimento dei
danni e la nullità della fideiussione rilasciata da Basilio Stella,
nell'interesse di Carmela Nuzzo. La stessa decisione ri
g
ettava,
altresì, l'appello incidentale della banca, avente ad o
gg
etto la
statuizione di primo
g
rado relativa all'irripetibilità de
g
li interessi
anatocistici.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi,
ricorso Carmela Nuzzo e Basilio Stella nei confronti della Banca di
Roma s.p.a., affidato a cinque motivi. La resistente Arena NPL One
s.r.I., e per essa la doBank s.p.a. (denominazione assunta da
Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) ha replicato con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, Carmela Nuzzo e Basilio Stella
denunciano la violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del
1996, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
1.1. Lamentano gli istanti che la Corte d'appello abbia
erroneamente ritenuto che la legge antiusura n. 108 del 1996 non
fosse applicabile ai rapporti di conto corrente, intrattenuti dalla
Nuzzo con la Banca di Roma, per essere detti rapporti insorti prima
della sua entrata in vigore. La usurarietà sopravvenuta degli
interessi, pur legittimamente a suo tempo pattuiti, in quanto
rivelatisi, nel corso del rapporto, superiori al tasso soglia ex art. 1
della legge succitata, avrebbe dovuto comportare, per contro, la
nullità sopravvenuta della relativa clausola, con conseguente rigetto
della domanda della banca anche sotto tale profilo.
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Va osservato, al riguardo che - secondo una recente
decisione delle Sezioni Unite di questa Corte — nei contratti di
mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e
mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia
dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola
contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della
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clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale
soglia quale risultante al momento della stipula. Né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto
superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. U., 19/10/2017, n. 24675).
La legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione del d.l. 29
dicembre 2000 n. 394, di interpretazione autentica della legge 7
marzo 1996 n. 108, che ha fissato la valutazione della natura
usuraia dei tassi d'interesse al momento della convenzione e non a
quello della dazione - posta a fondamento del succitato arresto delle
Sezioni Unite - non si applica, tuttavia, solo ai rapporti di mutuo ma
a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione
d'interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale - ipotesi non
ricorrente nel caso di specie, nel quale, stando a quanto dichiarato
dagli stessi ricorrenti, il rapporto di conto corrente è cessato il 31
marzo 2013 - non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Cass., 12/07/2007, n.
15621). La pretesa usurarietà sopravvenuta degli interessi pattuiti
nel caso di specie, non può, di conseguenza, ritenersi sussistente.
1.2.2. Per tali ragioni, pertanto, il mezzo deve essere disatteso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, Carmela Nuzzo e Basilio
Stella denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione
all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
2.1. Si dolgono gli istanti del fatto che la Corte d'appello non
abbia inteso riconoscere ai medesimi il risarcimento dei danni per
l'illegittima - a loro dire - segnalazione alla Centrale dei rischi
effettuata dall'istituto di credito, senza indicare «per quali ragioni
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non hanno ritenuto di dover affermare la responsabilità della banca
sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che di quella
extracontrattuale», ben potendo tali danni «essere liquidati anche in
via equitativa ovvero secondo CTU».
2.2. La censura è inammissibile sotto due profili.
2.2.1. Sotto il primo profilo, il mezzo non è conforme al novellato
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.
54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012,
che ha escluso qualsiasi rilievo alla motivazione omessa, insufficiente
e contraddittoria (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054;
Cass., 06/07/2015, n. 13928).
2.2. Ad ogni buon conto, sotto un secondo profilo, la doglianza
non coglie la
ratio decidendi
dell'impugnata sentenza (Cass.,
10/08/2017, n. 19989), secondo la quale «nessun elemento è stato
offerta a conferma dell'esistenza dei danni paventati», essendo del
tutto evidente che la liquidazione equitativa - e la stessa liquidazione
a mezzo c.t.u. — presuppongono l'ontologica esistenza di un danno
risarcibile il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (Cass.,
22/02/2017, n. 4534; Cass., 22/02/2018, n. 4310). Nessuna
censura sul punto hanno, per contro, proposto i ricorrenti.
2.3. Il motivo, poiché inammissibile, non può, pertanto, trovare
accoglimento.
3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, Carmela Nuzzo e
Basilio Stella denunciano l'omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione
all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
3.1. I ricorrenti censurano la decisione di secondo grado, per
avere la Corte d'appello disatteso l'eccezione di nullità della
fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, e per non avere
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accolto - senza espressa motivazione - l'eccezione di nullità della
fideiussione ex art. 1956 cod. civ.
3.2. Il motivo è inammissibile.
3.2.1. Il vizio di motivazione non è stato, invero, dedotto
secondo l'attuale testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.
civ., bensì sotto il profilo - oggi non più denunciabile - dell'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
3.2.2. Ad ogni buon conto, va rilevato che la Corte territoriale ha
evidenziato, sia pure sinteticamente, che - sebbene, come è
incontroverso, si sia in presenza di una fideiussione cd.
omnibus
-
«l'obbligo del fideiussore è stato specificamente determinato e risulta
la sottoscrizione di Basilio Stella» sulle fideiussioni da lui rilasciate.
Per il che, le fideiussioni in parola risultano conformi anche all'attuale
disposto dell'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17
febbraio 1992 n. 154. Né gli istanti hanno riprodotto nel ricorso, nel
rispetto del principio di autosufficienza (artt. 366, n. 6 e art. 369, n.
4 cod. proc. civ.), gli eventuali ulteriori profili di nullità della
fideiussione che abbiano sottoposto al giudice di merito.
3.2.3. Quanto alla doglianza concernente la pretesa violazione
dell'art. 1956 cod. civ., va osservato che il fideiussore, che chieda la
liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.
1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni
future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al
terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle
sue condizioni economiche (Cass., 17/11/2016, n. 23422; Cass.,
07/02/2006, n. 2524). Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno -
per converso- in alcun modo allegato di avere fornito, nel giudizio di
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appello, la prova dei suindicati presupposti della liberazione del
fideiussore dall'obbligo di garanzia assunto.
3.3. Le censure in esame vanno, di conseguenza, disattese.
4. Con il quinto motivo di ricorso, Carmela Nuzzo e Basilio Stella
denunciano la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., nonché l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360,
primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
4.1. Gli istanti lamentano che il giudice di appello abbia disposto
immotivatamente la compensazione delle spese di lite, nonostante il
parziale accoglimento delle censure dei ricorrenti.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Esclusa qualsiasi rilevanza al vizio di motivazione come
censurato, in quanto non conforme al nuovo modello di vizio di cui
all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., deve osservarsi - sotto il profilo
della dedotta violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. - che, in tema di
spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi
dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono
essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi
esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la
valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia
nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri
giusti motivi (Cass., 17/10/2017, n. 24502; Cass., 31/03/2017, n.
8421).
4.2.2. Nel caso di specie - anche al di là della complessità delle
questioni decise, evidenziata dalla Corte d'appello - gli stessi
ricorrenti hanno posto in evidenza, nel ricorso, la loro parziale
soccombenza. Per il che in presenza di uno dei suindicati
presupposti per fare luogo a compensazione delle spese di lite - la
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dedotta violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. non può ritenersi
sussistente.
5. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto,
rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta
il
ricorso.
Condanna
i
ricorrenti,
in
favore
della
controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e
accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 24/09/2019.
Il Funziona7:'».3
Dott.ssa Fabriia BAlalifv1
Il Presidente
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