Ordinanza Nº 33609 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2019

Presiding JudgeMANZON ENRICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:33609CIV
Date18 Dicembre 2019
Court Rule Number33609
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13607 del ruolo generale dell'anno 2015
proposto da:
Lombarda Petroli s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Armella e Marina
Milli per procura speciale a margine della memoria del 4 settembre
2019, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio, n. 8,
presso lo studio di quest'ultimo difensore;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore
generale
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33609 Anno 2019
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: TRISCARI GIANCARLO
Data pubblicazione: 18/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, sono domiciliati;
-
controricorrente
-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n. 6015/7/2014, depositata in data 19
novembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre
2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che:
l'Agenzia delle dogane aveva notificato a Lombarda Petroli s.p.a. un
avviso di pagamento e una successiva cartella di pagamento
relativi al mancato pagamento di accise su oli minerali; gli atti
impositivi erano derivati da una verifica a seguito della quale era
stata contestata una eccedenza di oli minerali non giustificata dalla
documentazione contabile e una deficienza di prodotto superiore
alle tolleranze consentite, quindi una irregolare gestione del
deposito fiscale; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva
proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano relativamente allo
scomputo dal calcolo delle accise di Kg 160.700 di gasolio
rigenerato; avverso la suddetta pronuncia avevano proposto
appello sia l'Agenzia delle dogane che la società contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto
l'appello dell'Agenzia delle dogane, rigettando quello della società,
in particolare ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello
della società relativo alla ritenuta violazione dell'art. 12, Statuto del
contribuente, per violazione del limite temporale di permanenza dei
funzionari presso la sede del contribuente, avendo i verificatori
compiuto "più accessi" e non avendo la società dedotto e provato
che vi era stata una permanenza costante per oltre trenta giorni;
non era fondato il motivo di appello relativo alla ritenuta violazione
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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