Ordinanza Nº 33186 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2018

Presiding JudgeFRASCA RAFFAELE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:33186CIV
Date21 Dicembre 2018
Court Rule Number33186
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8285 del ruolo generale dell'anno
2017, proposto
da
CAMPISI Massimo (C.F.: CMP MSM 76M13 G273A)
rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Sparti (C.F.: SPR
SRG 73L13 G273U)
-ricorrente-
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: non indicato), in
persona del legale rappresentante
pro tempore
-intimata-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.
8/2017, pubblicata in data 4 gennaio 2017 (e che si assume
notificata in data 17 gennaio 2017);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 27 settembre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Massimo Campisi ha proposto opposizione avverso un atto di
preavviso di fermo amministrativo notificatogli dal locale a-
gente della riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A., fondato su
tre cartelle di pagamento insolute.
L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Palermo.
Il Tribunale di Palermo, in riforma della decisione di primo
grado, la ha invece rigettata.
fr
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 33186 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
Data pubblicazione: 21/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ricorre il Campisi, sulla base di sette motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti-
mata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-
cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela-
tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia-
rato improcedibile.
È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro-
posta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. È
pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del
ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorren-
te, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo
stesso dichiara essergli stata notificata in data 17 gennaio
2017 a mezzo P.E.C.) con la relazione di notificazione, in vio-
lazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
Risulta infatti prodotta una copia conforme del provvedimento
in questione, priva però di copia della relazione di notificazio-
ne, che si deduce essere avvenuta a mezzo P.E.C., con
l'attestazione di conformità all'originale ricevuto in via telema-
tica dal destinatario della notificazione in oggetto, sottoscritta
dal legale stesso, come è necessario, ai sensi dell'art. 9 della
legge 21 gennaio 1994 n. 53, in caso di notificazione effettua-
ta a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del
14/07/2017, Rv. 644968 - 01:
«in tema di ricorso per cassa-
zione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia
stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare
l'onere di deposito della copia autentica della relazione di noti-
ficazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddet-
ta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di po-
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di noti-
ficazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della I.
n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa
la conformità agli originali digitali delle copie analogiche for-
mate e depositare nei termini queste ultime presso la cancel-
leria della Corte»;
cfr. anche, nel medesimo senso: Sez. 3,
Sentenza n. 15177 del 20 giugno 2017, non massimata; suc-
cessivamente, sempre nel medesimo senso: Sez. 6-3, Ordi-
nanza n. 26613 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26612 del
2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26606 del 2017 Sez. 3, Senten-
za n. 26520 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 25429 del 2017;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422 del 2017; Sez. 2, Sentenza n.
24347 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; Sez. 3,
Sentenza n. 23668 del 2017; il suddetto costante orientamen-
to è stato confermato dalla pronuncia del collegio dei coordi-
natori della Sesta Sezione Civile - cd.
"Sezioni Unite di Se-
sta":
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv.
647029 - 01).
È appena il caso di osservare in proposito che la copia della
relazione di notificazione della sentenza non risulta prodotta
neanche dalla parte controricorrente (che anzi non si è nean-
che costituita), e che il ricorso è stato notificato oltre i sessan-
ta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non ri-
corrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza
di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione
dell'improcedibilità: cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066
del 10/07/2013, Rv. 628539 - 01; Sez. U, Sentenza n. 10648
del 02/05/2017, Rv. 643945 - 01)..
Il ricorso stesso è pertanto improcedibile ai sensi dell'art. 369,
comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime la Corte dall'esame dei
singoli motivi.
2. Il
ricorso è dichiarato improcedibile.
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Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo
la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-
lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1
quater,
del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17,
per questi motivi
La Corte:
-
dichiara improcedibile il ricorso;
-
nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-
getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi-
bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1
quater,
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-
corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a
norma del comma
1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 27 settembre 2018.
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