Ordinanza Nº 33168 della Corte Suprema di Cassazione, 21-12-2018

Presiding JudgeFRASCA RAFFAELE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:33168CIV
Date21 Dicembre 2018
Court Rule Number33168
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SUI ricorso 26260-2017 proposto da:
MARTIRI', FRANO
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI (fl N'Ill E 22, presso lo studio dell'avvocato
COSTANTIN() FR.AN( :1',SCO
che lo rappresenta e difende.,
- ricorrente -
contro
PAKSK
1)1\0;
- intimato -
avverso la sentenza n. 609/2017 della CORTV
\1
3
1Th1,1,0 di
C.\TANZARO, emessa il 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di
consiglio non
partecipata
del
20/09/2018
dal
Consigliere
IZelatore
1)ott.
(',A13R1
\
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33168 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE
Data pubblicazione: 21/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rilevato che:
con atto di citazione del 16 dicembre 2008 Francesco
Martire evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza,
Dino Paese per sentir dichiarare simulato l'atto pubblico del 1
agosto 1997 con il quale Gemma Calistro, madre dell'attore,
aveva solo apparentemente venduto al convenuto 4729 quote
sociali della società "Re Mida Srl" e, per l'effetto, dichiarare che
tali quote erano, in realtà, di proprietà dell'attore. In via
subordinata, dichiarare che l'atto pubblico doveva essere
qualificato fiduciario e, quindi, statuire, con sentenza ai sensi
dell'articolo 2932 c.c, che tenga luogo del contratto di cessione
e vendita in favore del convenuto. Poiché lo stesso si era
rifiutato di concludere il contratto, le quote divengono di
proprietà esclusiva dell'attore, oltre al risarcimento dei danni e
le spese di lite. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo
l'accertamento della falsità dei documenti esibiti da
controparte, il rigetto della domanda e, in via subordinata
l'inammissibilità dell'azione di simulazione per intervenuta
prescrizione. In particolare il convenuto contestava il contenuto
e la datazione della scrittura del 1 agosto 1997 e di quella del
30 marzo 1994. Il collegio autorizzava la proposizione della
querela di falso avverso tali documenti e sospendeva il
procedimento principale. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza
n. 1507 del 2011, in accoglimento della querela, dichiarava la
falsità della scrittura denominata "controcarta" del 1° agosto
1997. Il Tribunale inquadrava la fattispecie nell'ipotesi di
abusivo riempimento di foglio firmato in bianco
absque pactis
aggiungendo che non corrispondeva al vero il contenuto della
"controcarta" nella quale le presunte parti contraenti avrebbero
Ric. 2017 n. 26260 sez. M3 - ud. 20-09-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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