Ordinanza Nº 33099 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2018

Presiding JudgeDORONZO ADRIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:33099CIV
Court Rule Number33099
Date20 Dicembre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 1 91 99-201 7 proposto da:
SCI
1,1Cr, elettivamente domiciliato in 1Z( )f.\
CAVOUR presso la CANC11 i i
CASSAZIONV, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORV,
(INNI RA NIARTLNO
.
,
- ricorrente -
Contro
RISCOSSIONI
SICILIA SP A ,
in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in RO:\.1.\ PIAZZA CAVOUR presso la
CANCP.LLVRIA della CORTI, di CASSA/10N r, rappresentata e
difesa dall'avvocato G I ',I.U\1,\ NO G.\ RAO;
- C017
troricorren te -
n otzchè contro
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33099 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 20/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
INPS - ISTITUTO N AZ ION
1)11 \
I IDLN /A
SOCIALr, in persona del legale rappresentante pro tempore,
in
proprio
e
quale
mandatario
della
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elettivamente domiciliato in RONIA, VIA CI
1Th,CCAR1 -1 29,
presso
l'A V VO( :..VI'URA
CI .NTR. \ i
1)11
rappresentato e difeso dagli avvocati :\NTONINO SG ROI, CARIA
D'A1,01810, [STNR ADA VITA SCIPLINO, 1,11 10 MARITATO,
VN1ANUNIE ROSV,GIUS[PPV NIATANO;
- resistente -
avverso la sentenza n. 38/2017 della CORTI
,
. D' \1
9
1
3
11,1,0 di
GAI ,TANISS[TTA, depositata il 14/02/2017;
udita la relazi(me della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore 1)ott. N1C0.1„,\
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 14 febbraio 2017, la Corte d'Appello di
Caltanissetta, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la
decisione resa dal Tribunale di Enna che aveva accolto
l'opposizione proposta da Felice Schillace nei confronti dell'INPS
e Riscossione Sicilia S.p.A., ritenendo prescritto il credito
dall'Istituto azionato con la cartella di pagamento opposta,
dichiarava inammissibile l'appello per essere stato tardivamente
proposto;
che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa
accertato la fondatezza dell'eccezione in tal senso sollevata dallo
Schillace non avendo l'Istituto contestato la ritualità della
notifica, in relazione alla produzione da parte del primo delle
Ric. 2017 n. 19199 sez. ML - ud. 26-09-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica
stessa;
che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Schillace,
affidando l'impugnazione tre motivi, cui resiste, con
controricorso, la Riscossione Sicilia S.p.A. mentre l'Istituto
intimato si è limitato a depositare procura speciale per la
successiva discussione;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO
che, con i tre motivi su cui si articola la proposta impugnazione,
tutti posti sotto una rubrica riferita alla violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 c.p.c., 9 d.l. 19/2012 conv. in I. n.
27/2012 e 4 d.m. n. 55/2014, rubrica che, nel secondo motivo,
integra ponendo quella violazione in relazione all'art. 13, comma
1-quater
d.P.R. n. 115/2002 e, nel terzo, con il riferimento alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.
nonché al vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte
territoriale di aver proceduto alla liquidazione delle spese di lite
prescindendo dalle prescrizioni della tariffa professionale forense
applicabile in relazione al valore della causa che fa riferimento ai
valori medi e non minimi, senza alcuna motivazione in ordine al
sancito scostamento ed a prescindere dalla specifica in ordine a
spese, competenze ed onorari recati dalla notula depositata in
atti;
che il motivo risulta meritevole di accoglimento, risultando in
effetti privo di motivazione il sancito scostamento dalle
prescrizioni della tariffa professionale e dalle indicazioni della
notula depositata dal difensore;
Ric. 2017 n. 19199 sez. ML - ud. 26-09-2018
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va accolto, l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla
Corte d'Appello di Catania, che provvederà in conformità,
disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di/Catania/ 0,
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rieotte.
Così decisd in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre
2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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