Ordinanza Nº 32600 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2019

Presiding JudgeZOSO LIANA MARIA TERESA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32600CIV
Date12 Dicembre 2019
Court Rule Number32600
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 2197-2013 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, BN? PARIBAS SA,
ettivamente 00
0
icl latI in ROMA ViADE G. MAllINI 11,
presso lo studio: coll'avvocato GA'3
1-
li
rappresenta e difehde unitamente a. -'avvocato LIVIA
SALUINI;
- ricorrenti -
contro
2019
ACEMZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
5126
tompore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORICGEESI 12
,
presso l'AVVOCATURA CENERALE DELLO
STA7C., che le rapotesentd e difende;
resistente
avverse la sentenza o. 115/2011 de
ll
a COMMTRIB.REG.
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32600 Anno 2019
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: MONDINI ANTONIO
Data pubblicazione: 12/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di BARI, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa scolta oclla camera di
iio del 24/10/2019 dal Consigliere Deut. ANTONIO
RONDINI.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Premesso che:
1.con sentenza in data 25 novembre 2011, n. 115, la quattordicesima sezione
della commissione tributaria regionale della Puglia ha ritenuto legittimo l'avviso
con cui l'Agenzia delle Entrate ha liquidato a carico della società BNP Paribas s.a.
l'imposta di registro in misura proporzionale, in luogo dell'imposta fissa
corrisposta su sentenza revocatoria, dopo avere dichiarato inaccoglibile l'istanza
di sospensione della causa, avanzata dalla contribuente ai sensi dell'art.39,
comma 12, lett.c) di. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.111,
"non vedendosi in fattispecie suscettibile di
definizione"
ai sensi del suddetto di. posto che
"l'avviso impugnato non è un
atto impositivo .. bensì un atto di mera o automatica liquidazione del tributo
conseguente alla sentenza";
2.Ia società BNP Paribas s.a. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza;
3.I'Agenzia delle Entrate ha depositato atti di costituzione "al solo fine della
partecipazione all'udienza di discussione";
4. la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1. la società lamenta, con i due motivi di ricorso, sotto il profilo della falsa
applicazione di leggi (artt.19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 16 della 1.27
dicembre 2002, n.289, 39, comma 12, lett.c) d.l. 6 luglio 2011, n.98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111) e sotto il profilo della nullità
della sentenza, che la commissione abbia erroneamente ritenuto insussistenti i
presupposti per la sospensione e per la definizione della causa ai sensi del
d.I.98/2011 e chiede che la causa medesima sia definita nel merito essendovi
agli atti prova dell'avvenuta, tempestiva presentazione dell'istanza di definizione
e dell'avvenuto, tempestivo ed integrale adempimento degli oneri inerenti la
definizione medesima;
2.1 motivi di ricorso, suscettivi di esame congiunto in quanto strettamente
connessi, sono fondati. E' opportuno riportare il testo dell'art.39, comma 12,
d.1.98/2011, convertito con modificazioni dalla 1.111/2011 e, per quanto di
rilievo, il testo dell'art.16 della 1.27 dicembre 2002, n.289 (richiamato dall'art.39
cit.). L'art.39 stabiliva:
"Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie
e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non
superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data
del 1°maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in
ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27
dicembre 2002, n.289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del
presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b)
la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali
che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al
30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli, con trodeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la
costituzione in giudizio;d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro
il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La
comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione
ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30
settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato
l'eventuale diniego della definizione".
L'art.16 della legge 289/2002 stabiliva, a
sua volta, al primo comma, che
"le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni
tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già
di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla
corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma a) di 150
euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro; b) pari al 10 per cento
del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro".
La
disposizione individuava, al secondo comma, le modalità e i termini di
versamento delle somme dovute ai sensi del primo comma e le conseguenze del
mancato versamento. Al terzo comma, precisava:
"Ai fini del presente articolo si
intende:a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per
i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto
introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato
dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende,
comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non
sia intervenuta sentenza passata in giudicato ... b)".
Ai commi 6 e 7, la
disposizione stabiliva la sospensione
delle liti suscettive di definizione fino al 30
giugno 2003 e la sospensione
fino al 17 marzo 2003 dei termini per impugnare
le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti
di appello; al comma 8, infine, stabiliva che
"gli uffici di cui al comma 1
trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro
il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione
del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al
comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata
nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro
il 31 luglio 2005".
Riportato il quadro normativo di riferimento, l'affermazione dei
giudici di appello, per cui la causa che occupa non sarebbe inclusa tra quelle
suscettive di definizione ai sensi del citato articolo 39, comma 12, d.I.98/2011,
si basa su due assunti errati: che l'art.39, comma 12, d.1.98/2011 richiami
l'art.16 1.289/2002 anche nel terzo comma ossia per ciò che concerne il novero
delle liti definibili e che tra queste ultime non siano incluse le liti aventi ad
oggetto -come quella di specie- sugli avvisi di liquidazione dell'imposta di
registro. Ad evidenziare l'erroneità di questo secondo assunto basta il richiamo
a Cass. n.13136 del 24/06/2016, con la quale è stato rilevato che
"in tema di
condono fiscale, ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo, e della
conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo
dell'art.16 della I. n.289 del 2002, rileva la sua effettiva funzione a prescindere
dalla sua qualificazione formale, sicché, con specifico riferimento agli avvisi di
liquidazione dell'imposta di registro, non può escludersene la natura di atto
impositivo quando essi siano destinati ad esprimere, per la prima volta, nei
confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
potendosi considerare sufficiente, a tal fine, che la contestazione del
contribuente sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente,
sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria".
E' tuttavia errato
anche l'assunto di fondo in quanto l'interpretazione letterale della parte
conclusiva del primo periodo e della parte iniziale del secondo periodo del comma
12 dell'art. 39 ("...
con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289. A tale fine, si applicano
.
le
disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni ...")
fa
emergere che il richiamo all'art.16 vale, oltre che per la determinazione delle
somme necessarie alla definizione delle controversie, al fine del relativo
pagamento -ed in particolare per quanto concerne la sospensione dei processi
richiesta per rendere il pagamento possibile- e non anche al fine della
individuazione del novero delle liti definibili. Il novero delle liti definibili è stabilito
in modo autonomo dalla prima parte del comma 12 dell'art.39 ed include ogni
lite che veda coinvolta l'Agenzia, di valore non superiore a 20.000 euro, pendente
alla data del 1°maggio 2011, senz'altra limitazione;
3.i due motivi in esame vanno accolti;
4.1a sentenza impugnata deve essere cassata;
5. la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale della Puglia, in
diversa composizione, perché la stessa verifichi se sono stati integrati i
presupposti stabiliti dall'art.39 comma 12, citato, per la definizione della lite
(merita aggiungere che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la
documentazione dalla stessa prodotta non consente di compiere la suddetta
verifica direttamente a questa Corte: a pagina 25 del ricorso è fotocopiato non
il modulo di pagamento degli oneri del condono da parte della BNP ma il modulo
del pagamento delle somme richieste con l'avviso di liquidazione, da parte di
terzo soggetto; alle pagine 22 e 23 e poi ancora alle pagine 74,75 e 76 del ricorso
sono fotocopiate l'istanza di definizione e la comunicazione di ricevimento della
stessa istanza da parte dell'Agenzia);
5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2019.
Il Presidente
Lia?a Zoso
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT