Ordinanza Nº 32590 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2019

Presiding JudgeCRUCITTI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32590CIV
Date12 Dicembre 2019
Court Rule Number32590
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6905/2015 R.G. proposto da
Russo Carmelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pagnotta e dall'Avv.
Stefania Martin, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via
Erancesco Denza n. 15, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
1
Cons. Est. Li
,
tigi D'Orazio
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32590 Anno 2019
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: D'ORAZIO LUIGI
Data pubblicazione: 12/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RGN 6905 2015
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n.
1274/24/2014, depositata il 29 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 dal
Consigliere Luigi D'Orazio.
RILEVATO CHE:
1.L'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione,
emetteva avviso di accertamento nei confronti di Carmelo Russo, dipendente
della Guardia di finanza, ritenendo che questi, negli anni dal 2003 al 2006,
avesse svolto attività di procacciatore di affari nel settore immobiliare, per
conto di alcune società a responsabilità limitata, in due delle quali sua moglie
era socia con partecipazione dell'8 %. In particolare, a seguito dell'accesso in
sede (con il rinvenimento di un computer sito presso una società e nella
disponibilità del contribuente ) e delle dichiarazioni dei titolari delle società e di
alcuni clienti, veniva attribuita d'ufficio la partita Iva al contribuente, con la
conseguente verifica del conto corrente bancario intestato al Russo ed alla
moglie e con la individuazione di movimenti ritenuti non corrispondenti alle
retribuzioni del primo, percepite come dipendente della pubblica
amministrazione, né attribuibili alla moglie. Per l'anno 2006, i versamenti
erano di C 40.450,00, mentre i prelevamenti erano di C 56.300,00, con
recupero a tassazione ai fini Irpef, Irap ed Iva.
2.11 Russo presentava ricorso deducendo, tra l'altro, per quel che qui ancora
rileva, l'illegittimità della pretesa fiscale perchè priva di supporto probatorio,
l'attribuzione dei movimenti sul conto cointestato ai coniugi, l'insussistenza del,
carattere di continuità della sua collaborazione, trattandosi, al più, di attività
solo occasionale, l'illegittimità della presunzione di cui all'art. 32 d.p.r.
600/1973, in qualità di lavoratore dipendente, la non applicabilità dell'Irap, in
2
Cons. Est. Luig
.
'Orazio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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