Ordinanza Nº 31853 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019

Presiding JudgeSANTALUCIA GIUSEPPE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31853PEN
Date18 Luglio 2019
Court Rule Number31853
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COMO
nel procedimento a carico di:
PASCALI ALBERTO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/07/1966
avverso l'ordinanza del 06/03/2019 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG
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Penale Ord. Sez. 1 Num. 31853 Anno 2019
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 18/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 8 marzo 2019 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Como - quale giudice della esecuzione - ha accolto la
domanda introdotta da Pascali Alberto, tesa ad ottenere la sospensione
dell'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti in data 7 marzo 2019 dal
P.M. presso il Tribunale di Como.
1.1. Va premesso, in fatto, che:
a)
Pascali Alberto risulta destinatario di una decisione affermativa di
penale responsabilità per il delitto di peculato (art. 314 co.1 cod.pen.) divenuta
irrevocabile in data 13 febbraio 2019, con condanna alla pena di anni quattro di
reclusione;
b)
al momento del passaggio in giudicato della sentenza Pascali Alberto
non risultava raggiunto da alcun titolo cautelare;
c)
i fatti oggetto di giudizio in cognizione sono stati commessi tra marzo
2012 e luglio 2014.
1.2. Ciò posto, il Giudice della esecuzione affronta il tema in diritto posto
dal condannato e relativo alla intervenuta evoluzione del quadro normativo, in
virtù di quanto previsto dalla legge numero 3 del 9 gennaio 2019, entrata in
vigore il 31 gennaio 2019 (in G.U. del 16 gennaio 2019).
In particolare, va ricordato: che la previsione di cui all'art. 1 comma 6
della legge citata interviene sul testo dell'art. 4
bis
co.1 legge n.354 del 1975
con incremento delle fattispecie di reato cui è correlato il sistema della ostatività
ex lege
all'applicazione di misure alternative alla detenzione; e che il delitto di
peculato rientra in tale elenco aggiuntivo (così il testo, [...] dopo le parole:
«mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono
inserite le seguenti:
«314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» Il).
Inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 656 comma 9 del codice di
rito vieta l'emissione del provvedimento di sospensione dell'ordine di
carcerazione (previsto come obbligatorio al comma 5 della medesima
disposizione nelle ipotesi di condannato non raggiunto da misura cautelare
carceraria, lì dove la pena inflitta non sia superiore ad anni quattro di
reclusione), per quanto qui rileva, nei confronti dei condannati «per i delitti di cui
all'art.4
bis
della legge 26 luglio 1975 n.354 e successive modificazioni ».
Dal combinato disposto di tali norme è derivata l'emissione dell'ordine di
carcerazione presupposto dell'incidente esecutivo.
1.3. Nell'affrontare l'esame della richiesta del Pascali, tesa ad ottenere -
così specificandosi ulteriormente il
petitum
sostanziale -, nonostante la vigenza
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