Ordinanza Nº 31567 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2018

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:31567CIV
Date06 Dicembre 2018
Court Rule Number31567
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13912/2017 R.G. proposto da
Igliori Gaia e Igliori Alessandro, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Corrado De Martini e Gian Luca Sellani, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Roma, via Francesco Siacci, n. 27;
- ricorrenti -
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Murra, con
domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura capitolina in Roma, via
del tempio di Giove, n. 21;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31567 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 06/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e nei confronti di
Federici & Igliori per Costruzioni Edilizie S.p.A.;
- intimata
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 7124/2016,
pubblicata il 26 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto.
Rilevato in fatto
1. Gaia Igliori, in proprio e quale procuratrice del fratello
Alessandro, convenne in giudizio, nel 2005, avanti il Tribunale di
Roma, il Comune della Capitale chiedendone la condanna al
risarcimento del danno (quantificato in C 4.843.106,30, oltre interessi
e rivalutazione) da lesione del diritto di credito, sottoposto a
condizione sospensiva, avente ad oggetto il maggior corrispettivo
convenuto con terzo soggetto per la cessione di quote societarie.
Tale lesione discendeva, in tesi, dal fatto che il Comune,
adottando con ritardo provvedimenti amministrativi di propria
competenza, aveva determinato il mancato avveramento della
condizione pattuita.
1.1. Queste in sintesi le premesse in fatto, ricavate dai concordi
riferimenti contenuti nella sentenza impugnata e negli atti di parte:
— nel 1990 Gaia e Alessandro Igliori avevano ceduto le proprie
quote di partecipazione nella società Barna S.r.l. alla Ing. Fortunato
Federici S.p.A. (la quale aveva in tal modo ottenuto il controllo della
Federici & Igliori S.p.A. interessata allo sfruttamento edificatorio di
un'area sita in piazza dei Navigatori, denominata Esagonale B); con
successiva scrittura del 3/12/1991, le parti avevano convenuto che,
qualora entro dieci anni da tale data la P.A. avesse concesso sulla
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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