Ordinanza Nº 31446 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2018
Presiding Judge | CHINDEMI DOMENICO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2018:31446CIV |
Court Rule Number | 31446 |
Date | 05 Dicembre 2018 |
Court | Quinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
ORDINANZA
sul ricorso 22210/2013 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla
Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Angelotti Silvia (C.F.: NGLSLV74R60F205C), residente in Mediglia (MI),
alla Via Pegaso n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Battagliese
(C.F.: BTTGLG64M14F205P) e Vittorio Buonaguidi (C.F.:
BNGVTR65M30F205P) del Foro di Milano, nonché Franco Carlini (C.F.
CRLFNC58E05H501M), presso il cui studio in Roma, alla Piazza Cola di
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31446 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 05/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rienzo n. 92, elegge domicilio giusta procura speciale in calce al
controricorso;
-
controricorrente
—
ricorrente incidentale
-
-avverso la sentenza n. 73/15/2012 emessa dalla CTR di Milano in data
04/07/2012 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del
7/11/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
Ritenuto in fatto
L'Agenzia delle Entrate, a
seguito
della
registra7inne dell'atto
di
costituzione di trust, emetteva avviso di liquidazione ammontante ad C
23.044,16 per il recupero dell'imposta di donazione sul valore dei beni
costituiti in trust, applicando l'aliquota dell'8°/0 ex art. 2, comma 49, del
d.l. n. 262/06, convertito in legge n. 286/06.
Proponeva ricorso la contribuente, eccependo: l'eccesso di potere con
violazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del dPR n. 131/86; l'inesistenza dei
presupposti per la tassazione dell'atto impugnato; l'erroneo calcolo delle
aliquote a seguito dell'omesso riconoscimento delle franchigie; l'erronea
determinazione della base imponibile, la carenza di motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, contestando quanto dedotto dalla
ricorrente, ne chiedeva il rigetto.
La CTP di Milano respingeva il ricorso e compensava le spese.
Avverso questa sentenza proponeva appello la contribuente, eccependo
che l'imposta di donazione richiesta non aveva tenuto conto delle
franchigie vigenti, pari ad C 1.000.000,00 nel caso i beneficiari fossero
stati coniugi o parenti in linea retta, ciò che avrebbe comportato, dato il
valore del bene (pari ad C 288.000,00), l'annullamento della pretesa
erariale.
L'appellante, poi, sosteneva che la sentenza opposta era errata nella
parte in cui aveva stabilito che la segregazione
patrimoniale implicava un
trasferimento, poiché il concetto di segregazione, oltre che essere diverso
da quello del trasferimento, non implicava il trasferimento, viepiù
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