Ordinanza Nº 31445 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2018

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:31445CIV
Court Rule Number31445
Date05 Dicembre 2018
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 8801/2013 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa
ex lege
dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla
Via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente
-
contro
Giardini Luigi, Giardini Giorgio, Giardini Giuliano, Giardini Marina e
Annbrosetti Massimo;
- intimati
-
-avverso la sentenza n. 168/06/2012 emessa dalla CTR di Milano in data
25/09/2012 e non notificata;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31445 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 05/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del
7/11/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
Ritenuto in fatto
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi riuniti proposti
da Giardini Luigi, Giorgio, Marina, Giuliana e Amorosetti Massimo avverso
un avviso di rettifica e riliquidazione di imposta di registro sul presupposto
che l'imposta da applicare sull'atto di costituzione del "trust Mirella" non
fosse proporzionale in misura dell'8%, ma fissa, trattandosi di atto
sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi.
Proponeva appello l'Ufficio, censurando la sentenza impugnata e
sostenendo che lo scopo del trust nel caso di specie era quello di
segregare il patrimonio conferito al fine di destinare il ricavato
all'eventuale vendita di detto patrimonio alla soddisfazione delle banche,
cosa da cui si evidenziano due elementi, con la conseguenza che il
negozio giuridico in esame era riconducibile alla costituzione di vincoli di
destinazione di cui all'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, convertito
con la legge n. 286/2006 e, come tale, il momento in cui doveva essere
applicata l'imposta era da individuarsi alla data in cui si era realizzata la
costituzione del vincolo, in deroga al criterio di tassazione ordinario.
I contribuenti, nel costituirsi in giudizio, rimarcavano la correttezza della
sentenza impugnata che rinviava l'imposizione al momento
dell'attribuzione al beneficiario, attesa la struttura negoziale del trust, non
espressivo di incremento patrimoniale certo, ancorché futuro, connesso al
trasferimento di ricchezza.
Con sentenza del 25.9.2012, la CTR di Milano rigettava l'appello, sulla
base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1)
al momento della segregazione del bene in un trust di scopo non
esisteva ancora il soggetto passivo dell'imposta, né tanto meno si
era costituito il vincolo di destinazione;
2)
il trattamento dei trust di scopo voluto dall'Ufficio appariva non
giustificato per mancanza di manifestazione di capacità contributiva
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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