Ordinanza Nº 31233 della Corte Suprema di Cassazione, 04-12-2018

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:31233CIV
Date04 Dicembre 2018
Court Rule Number31233
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2058/2017 R.G. proposto da
Renzaglia Fiorenzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano
Recchioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso
Trieste, n. 37;
-
ricorrente
-
contro
Santi Davide, Valentini Maria Luisa e Santi Gabriele, rappresentati e
difesi dagli Avv.ti Maurizio Della Costanza e Claudia Cardenà, con
domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio
dell'Avv. Gianluca Caporossi;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31233 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 04/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- con troricorrenti
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, n. 1273/2016,
depositata il 4 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Si ricava dalla narrativa della sentenza impugnata che:
— Davide Santi, Maria Luisa Valentini e Gabriele Santi convennero
in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano,
il geom. Fiorenzo Renzaglia chiedendone la condanna al risarcimento
del danno per responsabilità professionale;
dedussero di avergli conferito nell'anno 1991 l'incarico di
progettare e dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato, del quale,
però, al termine dei lavori, non poterono ottenere l'abitabilità per
errori riguardanti sia la superficie occupata, sia la distanza dal
confine;
lamentarono inoltre la mancanza della prevista rete
elettrosaldata sul massetto del pavimento del piano rialzato e del
primo piano, la realizzazione dell'isolamento termico in misura
inferiore a quella pattuita e la difformità dell'impianto fognario
rispetto al progetto assentito;
instaurato il contraddittorio ed istruita la causa l'adito tribunale
dichiarò cessata la materia del contendere relativamente alle
questioni riguardanti l'errata rappresentazione delle superfici del lotto
edificabile e dell'ingombro del fabbricato, la violazione delle distanze
legali e l'inidoneità del progetto e della correlativa esecuzione al fine
di ottenere l'abitabilità dell'immobile; accolse per il resto la domanda,
condannando il convenuto al risarcimento dei danni in favore degli
attori per la mancanza della rete elettrosaldata nel massetto, per il
ridotto spessore dell'isolamento termoacustico nonché per il ritardo
nella consegna dell'opera, «tenuto conto del valore locativo del bene,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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