Ordinanza Nº 30483 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2018

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:30483CIV
Date23 Novembre 2018
Court Rule Number30483
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 24704-2015 proposto da:
LIONI ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIARIANNA DIONIGI
43, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PILLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MARCO PII" \;
- ricorrente -
contro
CRISPU GIANLLICA,PISANO
JOLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PORTUENS1'. 104, presso la Signora ANTONIA DI ANG ELIS, rappresentati e difesi
dagli avvocati TONINO TEGAS, GIANFRANCO SOLLAI;
-
controricorrenti
-
avverso la sentenza n. 485/2015 della CORTE D'APP1ThLO di CAGLIARI, depositata
il 20/07/2015;
1
n. 24704 -15 D'Ascola rei
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30483 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D'ASCOLA PASQUALE
Data pubblicazione: 23/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALI:, D'ASCOLA.
n. 24704 -15 D'Ascola rei
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Fatti di causa e ragioni della decisione
Dal ricorso si apprendono, per quanto rileva, le circostanze che seguono:
1)
La causa verte in tema di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del
contratto preliminare di compravendita concluso il 22.11.2002 da Giovanni
Crispu, promittente venditore, e Attilio Lioni, promissario acquirente, in
relazione all'unità immobiliare così individuata: "terreno a corpo unico sito in
località S'Uttura e S'Olia, distinto in catasto terreni al foglio n. 40, mappali
192, 197, 198, zona urbanistica agricola avente una superficie complessiva di
circa 7 ha e comprendente un fabbricato di circa 100 mq realizzato al rustico, il
tutto come verrà meglio individuato e specificato con la successiva definitiva
scrittura privata".
1.1) Attilio Lioni versava a titolo di acconto una quota del prezzo - parte
al momento della stipula del contratto preliminare e parte con due successivi
versamenti - con l'accordo di saldare il pagamento al momento della
conclusione del negozio definitivo, rimandata a "data da definire"; nel
frattempo, veniva immesso nel godimento del bene.
1.2) Con lettera del 15.1.2008, Jolanda Pisanu e Gianluca Crispu, in
qualità di eredi di Giovanni Crispu, invitavano formalmente Attilio Leoni a
stipulare il contratto di compravendita definitivo e a versare il prezzo residuo,
senza avere risposta.
2) Con atto di citazione del 3.2.2010, Jolanda Pisanu e Gianluca Crispu
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lanusei Attilio Lioni. Gli attori
domandavano la dichiarazione di nullità del contratto preliminare per
indeterminatezza dell'oggetto e, in subordine, la risoluzione per
inadempimento.
2.1) Con sentenza n. 201/2012, il Tribunale di Lanusei dichiarava la
nullità del contratto preliminare concluso tra il de cuius Giovanni Crispu e il
convenuto per indeterminatezza dell'oggetto.
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3)
La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 485 del 20.7.2015,
rigettava il gravame interposto da Attilio Leoni.
4)
Per la cassazione della sentenza d'appello, Attilio Lioni ha proposto
ricorso, con atto notificato il 26.10.2015 a mezzo pec, affidato a tre motivi.
Gli intimati Pisano e Crispu hanno resistito con controricorso.
Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla
Sesta sezione civile, proponendo l'accoglimento del ricorso.
L'intimato Crispu ha depositato memoria a cura di nuovo difensore, nominato
con procura notarile.
5)
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1418, comma 2, 1325 e 1346 c.c., "sulla
determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto preliminare".
5.1) Con il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione
degli artt. 1418, comma 2, 1325 e 1346 c.c., "sulla determinazione
dell'oggetto ad opera della parti e sull'immediata immissione in possesso".
I due motivi, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.
Secondo parte ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere
indeterminato l'oggetto del contratto preliminare, ritenendo conclusivi l'omessa
indicazione del Comune ove era sito il terreno e l'ambigua indicazione della
località e dei dati catastali per l'individuazione del bene immobile.
In particolare,
l'error iuris
in cui sarebbe incorso il giudice
a quo
consisterebbe
nell'aver valutato la determinatezza dell'oggetto del contratto preliminare
assumendo come parametro i requisiti che la legge richiede per il contratto
definitivo; mentre l'oggetto del contratto preliminare di vendita è costituito non
già dall'oggetto del futuro contratto ma dalla conclusione del contratto
definitivo. Di tal ché il requisito di cui all'art. 1346 c.c. andrebbe apprezzato
con minor rigore, dovendo ritenersi soddisfatto allorché il contratto preliminare
contenga
in nuce
tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo.
Inoltre, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, ai fini della
valutazione del requisito legale, i comportamenti concludenti delle parti, con
particolare riguardo alla immissione anticipata del promittente acquirente nel
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godimento dell'immobile. Simile circostanza sarebbe tale da rendere di per sè
"determinato, per consistenza e ubicazione, l'oggetto del contratto" (pag. 12
ricorso).
Parte controricorrente, rileva l'inammissibilità delle doglianze perché involgenti
apprezzamenti di merito e, in subordine, l'infondatezza, tenuto conto che il
preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto e
che, inoltre, nei contratti a forma solenne, quale il preliminare immobiliare,
l'immissione nel godimento del promissario acquirente non è circostanza
idonea ad rendere l'oggetto determinato/determinabile.
6)
I motivi di ricorso colgono nel segno.
La Corte di appello parte dalla premessa per cui sarebbe necessario per la
validità del contratto preliminare che l'oggetto sia determinato o determinabile
in base ad elementi contenuti esclusivamente nell'atto scritto, documentati e
intrensici alla convenzione negoziale medesima. In tale prospettiva, ha ritenuto
insufficienti l'indicazione della località e dei dati catastali; la missiva con cui gli
eredi del Crispu sollecitavano il Lioni a concludere il contratto definitivo e
l'anticipata immissione del promissario acquirente nel godimento dell'immobile.
Questa tesi presta il fianco alle censure di cui al ricorso.
Essa si scontra con l'interpretazione della più recente giurisprudenza di
legittimità (Cass. 11297/18), secondo cui: ai fini della validità del contratto
preliminare "non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti
gli elementi del futuro contratto, risultando per converso sufficiente l'accordo
delle parti sugli elementi essenziali. In particolare, nel preliminare di
compravendita immobiliare, per il quale è richiesto
"ex lege"
l'atto scritto come
per il "definitivo", è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il
riferimento ad elementi esterni ma idonei a consentirne l'identificazione in
modo inequivoco, avere le parti inteso fare riferimento ad un bene determinato
o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari
elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o
mancare del tutto, purche', appunto, l'intervenuta convergenza delle volontà
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sia comunque, anche
"aliunde"
o
"per relationem",
logicamente ricostruibile"
(cfr anche Cass. 25725/14; 2473/13; 8810/03; 7935/97).
In quel caso la S.C. ha ritenuto sufficiente, per identificare l'immobile oggetto
di un contratto preliminare di compravendita, l'indicazione dell'ubicazione,
dell'estensione, dei confini e della provenienza dello stesso.
6.1)
Pur consapevole della diversità di accenti che si rinviene in
giurisprudenza, esposta in memoria, il Collegio ritiene che per l'evidenza dei
dati ricavabili nel caso odierno dal testo contrattuale - ricordati al § 1 -, la
sentenza non poteva limitarsi, come ha fatto, a negare la determinabilità
dell'oggetto del contratto sol perché era stata omessa l'indicazione del Comune
ove era sito il terreno, posto che la indicazione della località e i dati catastali
costituivano già elementi individuanti che potevano portare agevolmente alla
identificazione del terreno ,svolgendo una indagine ricostruttiva che temesse
conto, per esempio, del luogo di stipula del contratto, della residenza delle
parti, della coincidenza tra denominazione delle località e dati catastali riferiti
al Comune come da indicazioni espresse negli atti di causa e nel corso di essa.
La Corte di appello, considerata l'esecuzione data al contratto, si sarebbe
dovuta confrontare con il disposto dell'art. 1362 c.c., il quale dispone che
"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro
comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".
La norma
de qua
ha una valenza generale ed è suscettibile di essere applicata
anche al contratto preliminare di vendita immobiliare.
In definitiva, La Corte doveva più approfonditamente interrogarsi sulla portata
del testo sottoscritto, sul senso delle parole e, ove le avesse ritenute non
univoche, contrariamente a quanto appare al giudice
a quo,
avrebbe dovuto
ricercare la comune intenzione delle parti in base alle deduzioni e allegazioni
istruttorie.
7) L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'accoglimento
anche del terzo, relativo alle istanze istruttorie ritenute irrilevanti e
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inammissibili dalla Corte di appello in considerazione della ragioni esposte in
ordine alla tesi, qui contraddetta, di dover tener conto solo del testo letterale
del contratto, senza alcuno sforzo per l'individuazione del Comune cui si
riferivano località e dati catastali.
Giova aggiungere che non era da censurare e comunque non va esaminato in
questa sede l'obiter dictum con cui "ad abundantiam" la Corte di appello aveva
osservato che la prova era stata "comunque" rigettata dal primo giudice e non
reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (pag. 6 sentenza e pag. 12-
13 ricorso). Salvi i poteri del giudice di rinvio, valgono infatti i principi di cui a
Cass SU 3840/2007.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione
della Corte di appello di Cagliari, che si atterrà ai principi giuridici richiamati
nelle massime citate sub § 6 e provvederà anche alla liquidazione delle spese
di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di
Cagliari che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile
tenuta il 24 maggio 2018.
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