Ordinanza Nº 30104 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2018

Presiding JudgeCRISTIANO MAGDA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:30104CIV
Court Rule Number30104
Date21 Novembre 2018
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
sul ricorso 1643/2014 proposto da:
Fornaciari Adelmo, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste
n.87, presso lo studio dell'avvocato Antonucci Arturo, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Costa Vittorio e
Vassalle Roberto, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9, presso lo studio dell'avvocato
Mannocchi Massimo, che la rappresenta e difende unitamente agli
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30104 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 21/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avvocati Corsi Francesco, Iozzelli Elena, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 931/2013 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 18/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale con assorbimento di quello incidentale
condizionato. Spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente
Fornaciari.
FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione notificato il 28 giugno 2004, Adelmo
Fornaciari conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa il
Monte del Paschi di Siena s.p.a. (incorporante la Banca Toscana
s.p.a.), nonché la nuova Banca Toscana s.p.a., chiedendo dichiararsi
la nullità, o pronunciarsi l'annullamento o la risoluzione, degti
contratti di investimento finanziario stipulati con le suddette banche,
e condannarsi le convenute alla restituzione all'istante degli importi
versati ed al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale adito, con
sentenza n. 714/2008, rigettava la domanda, compensando
integralmente tra le parti le spese di lite.
2.
Con sentenza n. 931/2013, depositata il 18 luglio 2013, la
Corte d'appello di Genova rigettava l'appello principale proposto dal
Fornaciari ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale del Monte
dei Paschi di Siena, compensando per un quarto le spese di entrambi
i gradi del giudizio, che poneva - per i restanti tre quarti - a carico
dell'appellante principale. La Corte riteneva tardiva l'eccezione di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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