Ordinanza Nº 30041 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2017

Presiding JudgeMATERA LINA
ECLIECLI:IT:CASS:2017:30041CIV
Court Rule Number30041
Date14 Dicembre 2017
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 17761-2014 proposto da:
SIA
INDUSTRIALE
SRL,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA P.ZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentato e difeso dagli avvocati CALOGERO
GIBILARO, ALESSIO PETRETTI;
-
ricorrente
contro
g-g)
ALISEO, in persona del presidente del consiglio di
2017
1923
amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
2\
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE
GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA
VALENSISE, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARCO LONGO;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30041 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
Data pubblicazione: 14/12/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- enntresricnrrAnt -
1131/2014
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CORTF D!APPELLn
MILANO, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 1131/2014 della Corte di
Appello d( Milano con ricorso della Sia Industriale S.r.l.
fondato su un unico articolato motivo e resistito con
controricorso della parte intimata Aliseo S.r.l. ;
nella fattispecie
si controverte -in sintesi- del rapporto
contrattuale sorto per effetto del contratto di vendita di un
capannone industriale in Muggíano ;
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in particolare la venditrice società Sia chiedeva +a-Tribunale
di Milano la consegna dell'ultima parte del dovutole
pagamento (assommante ad e 258.228,45), detenuta in
deposito fiduciario da Nava Marco ;
la convenuta società acquirente Aliseo chiedeva il rigetto
dell'avversa domanda per inottemperanza all'onere di
procurare il rilascio del provvedimento attestante l'agibilità
dell'immobile ed, in via riconvenzionale, la riduzione del
prezzo della vendita.
La Corte
-
distrettuale con la decisione gravata innanzi a
questa Corte rigettava sia l'appello principale della Sia che
quello incidentale della Aliseo, confermando il decisum del
Tribunale di prima istanza che - accertato l'inadempimento
della società attrice rispetto alle obbligazioni
contrattualmente assunte- aveva rigettato le domande della
società SIA e, disponendo la riduzione del prezzo nella
misura complessiva di C 400.244,56 oltre IVA, condannava
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
la medesima società attrice a corrispondere alla Aliseo a
titolo di risarcimento danni la somma di C 157.199,56, oltre
accessori, quale differenza fra la riduzione del prezzo ed il
saldo ancora non corrisposto del corrispettivo per la vendita
dell'immobile, oltre l'importo di C 131.700 (per ulteriori
oneri di smontaggio/rimozione e rimontaggio
/riposizionamento dì scaffalature e materiale) e spese di
lite.
Il tutto - giova qui evidenziare - in virtù della tardività delle
eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla SIA,
tardività ritenuta dal Giudice di prime cure e confermata
dalla Corte territoriale.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Nell'approssimarsi dell'udienza hanno depositato memorie
entrambe le parti in causa.
Considerato che:
1.-
Coni/unico articolato motivo del ricorso si censura, ex
art. 360, n. 3 c.p.c, il vizio di violazione o falsa applicazione
degli artt. 115, 116 e 36 c.p.c. in combinato disposto con
l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Parte ricorrente lamenta, nella sostanza,
"il rigetto
dell'eccezione -processuale- di prescrizione e decadenza
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dalla garanzia" ed il fatto che da tale rigetto non derivi
"automaticamente la necessità di disattendere l'eccezione in
senso sostanziale".
Il motivo non può essere accolto.
La decisione della Corte territoriale ha correttamente dato
conto della infondatezza
della prospettazione oggi
riproposta— col motivo in esame- dalla parte ricorrente.
Tale ultima decisione ha rilevato
che , in punto,
la
sentenza
el Tribunale di prima istanza, "benché non
motivata in modo approfondito, è corretta".
La stessa decisone della Corte territoriale ha, inoltre,
sostanziato - con propria adeguata motivazione- la
correttezza della già affermata (in primo grado) decadenza.
Tanto in quanto il decadere dalla facoltà di esercizio
dell'eccezione di prescrizione - una volta consumata la
possibilità di tempestiva formulazione dell'eccezione- non
consente , per così dire, una sorta di recupero
supplementare della potestà di sollevare l'eccezione (così
come pare intende la parte ricorrente).
Più specificamente, ancora, va evidenziata la correttezza
della ricostruzione processuale detle,vicenda.
La Sia rfell'atto introduttivo del giudizio richiamava l'accordo
integrativo inter partes del 31.10.2002 al fine di dare atto
che l'immobile per cui è causa era nella disponibilità della
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Alise a far data da quell'accordo e, quindi, che andava
svincolato l'anzidetto deposito cauzionale.
Nel medesimo accordo, per inciso, vi era una rinunzia delle
parti, "salvo vizi occulti", a sollevare "qualsiasi eccezione".
Al cospetto della difesa della Aliseo, che proponeva
domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo per vizi
della cosa, la SIA solo con la memoria ex art. 183. V co.
c.pc. procedeva (tardivamente). alla proposizione della
eccezione di prescrizione.
La tardività della detta eccezione - va ancora evidenziato-
rinviene m-, nella fattispecie, ragione nel fatto che le
eccezioni (come quella in ipotesi) derivanti dalla domande
riconvenzionale dovevano essere tempestivamente proposte
nella prima udienza di comparizione e, in ogni caso ( in virtù
dell'art. 180 c.p.c., all'epoca vigente ed applicabile) nel
termine perentorio assegnato dal
'
Giudice e non utilizzato
dalla parte attrice.
Il motivo è , quindi, infondato così come -per il resto- le
rimanenti doglianze esposte nel corpo della sua
esposizione e tese ad una inammissibile rivalutazione in
fatto delle circostanze che avrebbero dovuto suffragare la
sollevata eccezione.
2.-
Il motivo e, quindi, il ricorso vanno rigettati.
3.-
Le s
s
pese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
4.-
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso
e condanna la società ricorrente al
pagamento in favore della parte con
.
troricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 7.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quell'o dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma
1
bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
4 luglio 2017.
Il Presidente
J.
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Roma,
14 WC. 2017
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