Ordinanza Nº 28803 della Corte Suprema di Cassazione, 09-11-2018

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28803CIV
Date09 Novembre 2018
Court Rule Number28803
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso n. 21521/2014 r.g. proposto da:
EDILASTI s.r.l. unipersonale (cod. fisc. 01357030053), con sede in Asti, al
Corso Casale n. 133, in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante
pro tempore
Antonio Zarantonello, rappresentata e difesa,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof.
Gianluca Contaldi e dall'Avvocato Mario Fogliotti, unitamente ai quali
elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via Pier
Luigi da Palestrina n. 63.
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO EDILASTI s.r.l. unipersonale (cod. fisc. 01357030053), in
persona del curatore Avv. Paola Calosso; LIGATO PIETRO
(LGTPTR6OLO6Z110B); CO.GEA.S. s.r.I., già Termoclima s.r.l. unipersonale
(cod. fisc. 01375310057), con sede in Asti, alla via A. Vespucci, n. 21, in
persona del legale rappresentante
pro tempore;
SYSTEM SERVICE s.r.l.
Ky'r-
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28803 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 09/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
(cod. fisc. 01238930059), con sede in Asti, alla piazza San Giuseppe n. 1,
in persona del legale rappresentante
pro tempore.
- intimati -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di TORINO depositata il
12/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza depositata il 12 agosto 2014, la Corte d'appello di
Torino respinse il reclamo proposto dalla Edilasti s.r.l. unipersonale contro la
dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Asti su
istanza di Pietro Ligato, della Termoclima s.r.l. (poi CO.GE.A.S. s.r.I.), e
della System Service s.r.I..
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne:
i)
infondata l'eccezione di nullità della sentenza reclamata per essere ancora
pendente, alla data di quest'ultima, altro fallimento e per mancanza del
requisito di svolgimento di attività commerciale, atteso che, al momento del
deposito della seconda istanza di fallimento (gennaio 2014), era già stata
pubblicata, e divenuta,
in parte qua,
cosa giudicata, non essendo stata
ulteriormente impugnata sullo specifico punto, la sentenza di revoca del
precedente fallimento, e che il fatto che la chiusura formale di esso fosse
intervenuta solo il 9 aprile 2014 non appariva «rivestire particolare
significatività, trattandosi di adempimento necessario in presenza di
revoca»;
li)
«totalmente infondate» le doglianze riguardanti la notificazione
dell'istanza di fallimento depositata il 24 gennaio 2014, posto che l'ufficiale
giudiziario si era recato all'indirizzo risultante quale sede legale, e, non
avendovi rinvenuto il nominativo della società, non aveva alcun motivo di
rivolgersi allo studio professionale ivi presente;
li)
che la eccepita inattività
nei tre esercizi anteriori all'istanza di fallimento, di per sé, non sarebbe
stata sufficiente a respingere quell'istanza, in quanto Edilasti s.r.I., onerata
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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