Ordinanza Nº 28435 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2017

Presiding JudgeDI VIRGILIO ROSA MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2017:28435CIV
Date28 Novembre 2017
Court Rule Number28435
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Jawla Ebrima, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Cognini, giusta procura speciale in calce al ricorso, che
indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.
paolo.cognini@pec-ordineavvocatiancona .it
;
- ricorrente -
nei confronti di
Ministero dell'Interno;
- intimato
-
avverso la sentenza n. 962/2016 della Corte di appello di
Ancona, emessa il 13 luglio 2016 e depositata il 17 agosto
2016, n. R.G. 1461/2015;
2017
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28435 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Data pubblicazione: 28/11/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RILEVATO CHE
1.
Jawla Ebrima, cittadino del Gambia, ha chiesto il
riconoscimento
della
protezione
internazionale
deducendo che, in seguito allo svolgimento
dell'incarico di scrutatore alle elezioni, nel suo paese,
si era recato al seggio per ottenere il versamento
dell'importo dovutogli a titolo retributivo per l'attività
svolta. In quella occasione, oltre a veder negata la sua
richiesta, era stato interrogato in merito alle modalità
di compilazione dei documenti del registro delle
votazioni, era stato percosso e recluso in una caserma
per 2 mesi, luogo in cui era stato sottoposto a ulteriori
violenze. Convocato da uno dei carcerieri e messo di
fronte a un aut aut - essere liberato e lasciare il paese
o essere ucciso - aveva ovviamente deciso di
allontanarsi dal Gambia.
2.
La Commissione territoriale di Roma 2 - Sezione di
Ancona - ha negato il riconoscimento di qualsiasi
forma
di
protezione
internazionale
richiesta
dall'Ebrima.
3.
Con ordinanza del 9 ottobre 2015 il Tribunale di
Ancona ha respinto il ricorso di Jawla Ebrima avverso
il provvedimento della Commissione.
4.
La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 13
luglio - 17 agosto 2016 ha confermato la decisione di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
primo grado rigettando l'appello dell'Ebrima. Ha
ritenuto la Corte distrettuale che il giudice
a quo
avesse correttamente valutato l'insussistenza dei
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale. Secondo la Corte di appello il racconto
dell'Ebrima non risulta credibile, perché illogico e
lacunoso. La Corte di appello ha anche rilevato che le
allegazioni di parte ricorrente sono prive di supporto
probatorio (non potendosi attribuire valore probatorio
agli atti e documenti non legalizzati dalle autorità
diplomatiche o cronsolari italiane all'estero e sforniti di
traduzione giurata), né consentono di affermare che,
in caso di rientro nel Gambia, sussisterebbe una
situazione di pericolo per la vita o l'incolumità fisica
del ricorrente o il rischio di una sua condanna capitale
ovvero quello della sottoposizione a una detenzione
inumana o a mezzi di coercizione degradanti.
5.
Ricorre per cassazione l'Ebrima affidandosi a tre
motivi di ricorso.
6.
Con il primo motivo di ricorso Jawla Ebrima deduce la
omessa pronuncia su motivi di gravame, la mancanza
o quantomeno l'apparenza della motivazione e la
nullità della sentenza
per violazione di varie
disposizioni- artt. 112, 132 e 156, secondo comma,
c.p.c.. 111, sesto comma, Cost.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
7.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione
di legge in riferimento agli artt. 8,10,13 e 27 del d.lgs.
n. 25/2008 e all'art 16 della direttiva europea n.
2013/32 UE.
8.
Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione di
legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione
EDU, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea ed all'art. 46 della direttiva
europea n. 2013/32.
RITENUTO CHE
9.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente
perché presentano aspetti di connessione sia sotto il
profilo logico che giuridico. Nel suo complesso il
ricorso, a giudizio di questa Corte, deve essere accolto
per i seguenti.motivi.
10.
La Corte di appello afferma una sostanziale non
credibilità della narrazione del ricorrente. Per arrivare
a questa conclusione affronta però la deposizione del
ricorrente discostandosi da quello che è stato l'iter
logico prospettato da Jawla Ebrima, nella sua qualità
di richiedente asilo, alla Commissione territoriale e poi
ai giudici di merito. Secondo il ricorrente, infatti, la
ragione del violento prelievo dal seggio elettorale e
della sua illegittima carcerazione è stato il sospetto,
nato all'esito dello spoglio e dei risultati ottenuti dal
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
partito APRC, che fossero stati compiuti brogli ai danni
dei candidati di quella formazione politica. Se si tiene
ferma questa prospettazione non può ritenersi illogico,
come ha fatto invece la Corte distrettuale, che l'azione
violenta sia stata messa in atto dopo lo scrutinio,
quando il risultato elettorale era definitivamente
acquisito, perché, secondo il ricorrente, lo scopo dei
suoi aggressori era stato quellb di scoprire eventuali
» brogli e non di commetterli. Né può ritenersi priva di
giustificazione la narrazione del ricorrente
relativamente alla minaccia, rivoltagli dai suoi
carcerieri, di essere ucciso se non avesse abbandonato
immediatamente il paese. Egli ha fornito una
spiegazione a tale proposito e cioè che i responsabili
della sua illegittima (e rivelatasi inutile) detenzione
volevano liberarsi della sua presenza in Gambia per la
difficoltà di controllare un testimone scomodo e
difficile da gestire in patria. Si tratta di affermazioni
che
possono o meno
ritenersi credibili - e su questa
valutazione è esclusivamente competente a decidere il
giudice del merito - ma il giudizio deve essere
compiuto basandosi sull'effettivo contenuto delle
dichiarazioni rese dal richiedente. Se tali dichiarazioni
risultano di incerta valutazione sussiste per il giudice
di merito l'obbligo di attivarsi, eventualmente
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
disponendo l'audizione del richiedente, per colmare
lacune probatorie o chiarire il contenuto delle sue
dichiarazioni.
11.
Inoltre, in tema di riconoscimento dello "status"
di rifugiato politico o della protezione internazionale,
in presenza di eccezioni di contestazione della
conformità dei documenti prodotti dal richiedente agli
originali
e di
sostanziale credibilità
delle sue
dichiarazioni, non opera il tradizionale principio
'dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, ma il
giudice, prescindendo da preclusioni o impedimenti
processuali,
ha
il
dovere
di
cooperare
nell'accertamento dei fatti rilevanti, compiendo
un'attività istruttoria ufficiosa, se del caso utilizzando
canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi,
essendo necessario temperare l'asimmetria derivante
dalla posizione delle parti
(Cass. civ. sez. VI-1,
ordinanza 25534 del 13 dicembre 2016) .
12.
L'obbligo di attivazione del giudice di merito
prevede anche la necessità di acquisire informazioni
attendibili sulla situazione del paese di provenienza
per metterle in relazione con le dichiarazioni rese alla
Commissione territoriale e nel corso del giudizio (cfr.
Cass. civ. sez. I n. 26056 del 23 dicembre 2010
secondo cui, in tema di accertamento del diritto ad
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ottenere una misura di protezione internazionale, il
giudice non può formare il proprio convincimento
esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva
del richiedente e sull'adempimento
dell'onere di provare la sussistenza del
"fumus
persecutionis" a suo danno, nel paese d'origine ma,
nel quadro normativo dell'art. 8, terzo comma, del
d.lgs n. 25 del 2008, è tenuto a verificare la
condizione di persecuzione sulla base di informazioni
esterne e oggettive relative alla situazione reale del
paese di provenienza).
13.
Per ciò che concerne la protezione sussidiaria la
giurisprudenza di legittimità sulla base di una
interpretazione comunitariamente orientata (cfr. da
ultimo
Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza n. 18130 del 21
luglio 2017)
ritiene che "l'ipotesi della minaccia grave
ed individuale alla vita o alla persona di un civile,
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno od internazionale, non è
subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la
prova di essere interessato in modo specifico a motivo
di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste
anche qualora il grado di violenza indiscriminata che
caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle
autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello
straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul
territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti
della minaccia").
14.
Tale giurisprudenza, che è stata richiamata dalla
Corte di appello, deve trovare applicazione, quanto
all-a configurazione dell'onere della prova, anche con
riferimento alla protezione umanitaria (cfr. Cass. civ.
sez. VI-1 ordinanza 16221 del 24 settembre 2012
.?
secondo cui, in tema di protezione internazionale dello
straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale
spetta la prima valutazione della domanda di
protezione internazionale, sia gli organi di
giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare
l'esistenza delle condizioni poste a base delle .misure
tipiche e della misura residuale del
permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere
d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs.
n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle
dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del
d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del
regime ordinario dell'onere della prova).
15.
Risulta pertanto contraria alla giurisprudenza sin
qui citata la omessa considerazione e acquisizione di
informazioni sulla situazione giudiziaria e carceraria
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
del Gambia cui il ricorrente ha fatto riferimento in
generale e con riguardo alla sua vicenda personale.
Una omessa cooperazione istruttoria che non appare
giustificata dalle notizie ricavabili dai siti e rapporti di
organizzazioni e istituzioni internazionali, come il
rapporto 2016 di Amnesty International che riferisce
di decessi, torture e maltrattamenti in carcere, di
sparizioni forzate e detenzioni arbitrarie con mancata
comunicazione all'esterno di notizie sulla ubicazione e
la situazione dei detenuti.
16.
Il ricorso va pertanto accolto per una corretta
applicazione
della
giurisprudenza
citata
con
conseguente cassazione della sentenza, impugnata e
rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in
diversa composizione, deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
settembre
2017.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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