Ordinanza Nº 28413 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2019

Presiding JudgeDI VIRGILIO ROSA MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28413CIV
Court Rule Number28413
Date05 Novembre 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 14104-2018 proposto da:
ITALVINI SRL, i persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
CARLO DE MAIO, LUIGIA DIBISCEGLIA;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ITALVINI SRL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE
3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MICCOLIS,
rappresentato e difeso dall'avvocato GIANPAOLO
I MPA G NATI ELLO ;
- controrícorrente -
contro
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28413 Anno 2019
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 05/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NAPOLI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 598/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 30/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
EDUARDO CAMPESE.
FATTI DI CAUSA
1. La Italvini s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a tre
motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 598/2018,
reiettiva del reclamo da essa proposto contro la decisione del Tribunale
di Foggia che, su istanza della Società Cooperativa P.A. Banca di
Credito Cooperativo di Napoli (per il prosieguo, più semplicemente
Banca), ne aveva dichiarato il fallimento in data 3 maggio 2017.
Resiste, con controricorso, la curatela fallimentare, mentre non ha
spiegato difese, in questa sede, la creditrice istante. Entrambe le parti
costituite hanno depositato memoria
ex
art. 380-bis cod. proc. civ..
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte:
i)
disattese
le doglianze riguardanti l'eccepita incompetenza territoriale dell'adito
tribunale ed i dedotti vizi di notificazione del ricorso di fallimento;
à)
ritenne che la lettera, datata 28 settembre 2017, ivi prodotta dalla
Banca, in cui la stessa dichiarava che il credito posto a fondamento del
suddetto ricorso sarebbe stato pagato prima della pronuncia di
fallimento, fosse inidonea a giustificare la revoca della pronuncia
impugnata;
i/i)
ribadì la sussistenza dello stato di insolvenza della
reclamante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:
Ric. 2018 n. 14104 sez. M1 - ud. 10-09-2019
-2-
&P'/-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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