Ordinanza Nº 28411 della Corte Suprema di Cassazione, 07-11-2018

Presiding JudgeMATERA LINA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28411CIV
Date07 Novembre 2018
Court Rule Number28411
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 23550-2014 proposto da:
GIUSEPPE GALLINARO, elettivamente domiciliato a Roma, via
Girolamo da Carpi 1, presso lo studio dell'Avvocato ANTONIO
FUNARI e rappresentato e difeso dall'Avvocato GIANCARLO
CIUFO per procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GAETA, elettivamente domiciliato a Roma, via
Cicerone 66, presso lo studio dell'Avvocato GIANCARLO
CAPOZZI e rappresentato e difeso dall'Avvocato DANIELA
PICCOLO per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 5572/2013 della CORTE D'APPELLO DI
ROMA, depositata il 17/10/2013;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28411 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 07/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 15/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Latina, con sentenza del 28/6/2010, ha
dichiarato l'improcedibilità per la mancata costituzione nei
termini, ai sensi degli artt. 647 e 165 c.p.c., dell'opposizione
proposta dal Comune di Gaeta al decreto con il quale, nel
2007, gli era stato ingiunto di pagare all'avv. Giuseppe
Gallinaro, a titolo di compensi professionali, la somma
complessiva di C. 155.799,04, oltre accessori di legge.
Il tribunale ha ritenuto che l'iscrizione a ruolo della causa
con "velina", da parte del Comune, in data 20/12/2007, non
recante l'annotazione cronologica dell'ufficiale giudiziario, che
attesti il passaggio per la notifica dell'atto di citazione all'UNEP
in pari data, unitamente al mancato deposito dell'originale atto
nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. di dieci giorni dal
perfezionamento della notificazione, eseguita il 28/12/2007,
dovesse essere equiparata all'omessa costituzione
dell'opponente, posto che l'originale dell'atto notificato era
stato depositato solo in data 11/1/2008, con la conseguente
declaratoria di improcedibilità dell'atto di opposizione ai sensi
dell'art. 647 c.p.c..
Il Comune di Gaeta ha proposto appello al quale ha
resistito il Gallinaro.
La corte d'appello di Roma, con sentenza del 17/10/2013,
ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, dichiarato procedibile ed accolto
l'opposizione proposta dal Comune, ha, quindi, revocato il
decreto ingiuntivo opposto e condannato il Comune di Gaeta al
pagamento, in favore della controparte, della somma di C
6.317,87, oltre interessi legali, IVA, CP e spese legali.
Ric. 2014 n. 23550 Sez. 2
CC
15 giugno 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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