Ordinanza Nº 28376 della Corte Suprema di Cassazione, 07-11-2018

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28376CIV
Date07 Novembre 2018
Court Rule Number28376
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22274/2011 R.G. proposto da
G.D. AUTO s.r.I., (c.f.: 03548010267), con sede a Villorba (TV), in
via Fratelli Rosselli n. 17, in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Francesco
Moschetti, con studio a Padova, Passeggiata del Carmine n. 2, e
dall'Avv. Prof. Francesco d'Ayala Valva, con studio in Roma, viale
Parioli n. 43, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 43,
presso lo studio dell'Avv. Prof. Francesco d'Ayala Valva;
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28376 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ANTEZZA FABIO
Data pubblicazione: 07/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione regionale di Venezia-
Mestre, depositata il 16 giugno 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 giugno
2018 dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1. Con due avvisi di accertamento notificati a G.D. AUTO s.r.I.,
esercente l'attività di commercio di autoveicoli, l'A.E. contestò alla
contribuente, per gli anni d'imposta 2002 e 2003, l'errata
applicazione del regime speciale del margine di utile su operazioni
imponibili a fini IVA (oltre applicazione delle relative sanzioni
pecuniarie). Le contestazioni si riferivano ad operazioni inerenti
autovetture usate acquistate da altro rivenditore (Autonova s.r.I.)
che, a sua volta, nell'acquistarle da venditori comunitari, aveva
indebitamente applicato il medesimo regime speciale, in luogo del
corretto regime ordinario, per essere i cedenti soggetti recuperanti
VIVA sui propri acquisti (in un caso per averla acquistata
direttamente da rivenditore tedesco).
Avverso il detto atto impositivo il contribuente propose ricorso
dinanzi alla CTP di Treviso, accolto con sentenza n. 12/7/2008,
depositata il 19 marzo 2008 ed impugnata dall'A.E. (odierna
ricorrente). Quest'ultima, sindacando in toto la sentenza
impugnata, riprospettò l'assunto dell'applicabilità del regime
speciale del margine solo nel caso di acquisto da soggetto non
recuperante VIVA, laddove i venditori, nella specie, l'avevano
invece recuperata. Le conseguenze dell'irregolare ricorso al regime
speciale in esame, sempre per l'appellante, necessariamente
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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