Ordinanza Interlocutoria Nº 28359 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28359CIV
Date05 Novembre 2019
Court Rule Number28359
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 2472/2017 R.G. proposto da
Inox Mare Sri,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renate
Holzeisen e Michela Reggio d'Aci, elettivamente domiciliata presso
lo studio della seconda in Roma via degli Scipioni n. 288, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- con troricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna n. 1794/01/1g, depositata il 29 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale
Ettore Pedicini che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e
di quello incidentale.
RILEVATO CHE
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28359 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 05/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Inox Mare Sri impugnava due avvisi di rettifica emessi
dall'Agenzia delle dogane di Ravenna in relazione all'importazione,
tra settembre 2011 e maggio 2012, di elementi di fissaggio in
acciaio inossidabile, dichiarati dalle società esportatrici Tapu e Cano
falsamente di origine filippina, ma, in effetti, di origine taiwanese,
sì da ottenere l'emissione di certificati Form A falsi e l'applicazione
del dazio preferenziale del 3,7% anziché
di
quello antidumping del
23,6%.
La contribuente, in particolare, contestava la legittimità e
fondatezza della ripresa e chiedeva l'applicazione dell'esimente ex
art. 220 CDC, deducendo, in subordine, l'applicazione del dazio
antidumping nella minor misura del 16,1%.
L'impugnazione era accolta dalla CTP di Ravenna limitatamente
alla richiesta di applicazione del minor dazio antidumping. La
sentenza era confermata dal giudice d'appello.
Inox Mare Sri ricorre per cassazione con quattro motivi,
chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Resiste l'Agenzia delle dogane con controricorso, proponendo
ricorso incidentale con un motivo.
La contribuente deposita altresì memoria ex art. 380.bis.1
c.p.c., con cui chiede, in particolare, la rimessione alla pubblica
udienza per la trattazione congiunta con ulteriori controversie.
CONSIDERATO CHE
1. Va preliminarmente esaminata l'istanza di rimessione alla
pubblica udienza formulata dalla contribuente in memoria.
1.1. L'istanza va disattesa.
Le ragioni sostanziali dedotte a fondamento della richiesta ed
oggetto del ricorso (l'applicazione dell'art. 220, par. 2, lett. b),
CDC; il valore probatorio della relazione e delle informative inviate
dall'OLAF), pur caratterizzate da alcuni profili di specie, non sono
inedite, sicché non ricorrono le condizioni previste dall'art. 375, u.
co., c.p.c.
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