Ordinanza Nº 28131 della Corte Suprema di Cassazione, 05-11-2018

Presiding JudgeGIANCOLA MARIA CRISTINA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:28131CIV
Date05 Novembre 2018
Court Rule Number28131
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso n. 27483/2017 r.g. proposto da:
SINGHATEM
MUHAMMEDOU
(cod.
fisc.
SNGMMM89801Z317E),
rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,
dall'Avvocato Giuseppe Mariani, con il quale elettivamente domicilia in
Roma, alla via Taranto n. 90, presso lo studio dell'Avvocato Luciano Natale
Vinci.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
pro tempore.
- intimato -
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI POTENZA, depositata in
data 11/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
1
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28131 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAMPESE EDUARDO
Data pubblicazione: 05/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Federico
Sorrentino, che ha chiesto disporsi la rinnovazione della notificazione del
ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato con
assegnazione del termine per provvedervi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 2/11 maggio 2017, la Corte di appello di Potenza
confermò il rigetto delle istanze avanzate da Singhatem Muhammedou,
cittadino originario del Gambia, che dinanzi ad essa aveva proposto appello
contro il diniego opposto dal tribunale di quella stessa città alla sua richiesta
di riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.
1.1. In particolare, per quanto qui ancora rileva, la corte:
i)
negò il
riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14,
lett.
c),
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, sul rilievo che «nel caso di specie,
è ben vero che, come risulta dai siti
Internet
del Ministero degli Esteri, di
Amnesty International
e di altre organizzazioni particolarmente accreditate,
sia tuttora perdurante in Gambia una grave situazione di violazione dei
diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni
forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione specie nei
confronti degli oppositori politici del regime, il tutto in un clima di impunità.
E' altrettanto vero, tuttavia, che non risulta che il Gambia sia interessato da
alcun conflitto armato interno o internazionale, rilevante ai sensi dell'art.14,
lett.
c),
del d.lgs. n. 251/2007. Inoltre, deve escludersi che, in ragione della
complessiva vicenda personale come narrata alla Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, il sig.
Singhatem Muhammedou, in caso di rientro in patria, possa correre rischi
seri e gravi per la propria vita e, meno che mai, possa cadere vittima di
repressioni di tipo politico o di trattamenti inumani o degradanti ... Del
resto, nell'atto di impugnazione l'appellante ha omesso di far valere puntuali
argomentazioni in contrapposizione a quelle evincibili dal provvedimento
impugnato in merito all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 14, lett.
c),
del d.lgs. n. 251/2007 e si è soffermato diffusamente soltanto sulla
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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