Ordinanza Nº 28011 della Corte Suprema di Cassazione, 31-10-2019

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28011CIV
Date31 Ottobre 2019
Court Rule Number28011
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
R.G.N. 14581/2018
Rep. (9
)
/
-(
-
CP. 27/H6/201'i
CC
ORDINANZA
sul ricorso 14581-2018 proposto da:
CARDILLO MASSIMO CATENA in proprio e quale titolare
della Ditta SPORTLAND DI MASSIMO CATENA CARDILLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31,
presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FELICE
BRUSATORI;
- ricorrente -
contro
MARCHESOTTI ANDREINO, LA PIEVE SRL in persona del
legale rappresentante Dott. R. MANNINO, elettivamente
domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo
studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentati e
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28011 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 31/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
incertezza della portata della clausola una interpretazione ristrettiva della
volontà pattizia, desumendosi tale regola dalla considerazione
dell'arbitrato libero, da parte del Legislatore, come eccezionale deroga
all'arbitrato rituale, che non consentiva pertanto l'applicazione analogica
dell'art. 808 quater c.p.c..
Orbene occorre preliminarmente rilevare che la clausola compromissoria è
inserita nel contratto stipulato dalle parti in data 25.2.2005 e che il decreto
legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ha riformato le norme del libro IV, titolo VIII,
capi da I a VI del codice di procedura civile, introducendo la nuova disciplina
dell'arbitrato, disponendo all'art. 27 che le norme del capo I (artt. 806-808
quinquies c.p.c.) trovano applicazione
"alle convenzioni di arbitrato stipulate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto"
(comma 3), mentre le
altre norme (artt. 809
-
832 c.p.c.) trovano diretta applicazione
"ai procedimenti
arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto"
(comma 4), operando
tuttavia tale disciplina transitoria esclusivamente per gli "arbitrati
rituali",
giusta la interpretazione della predetta norma transitoria fornita, in materia di
regolamento di competenza, da questa Corte, secondo cui deve
"ritenersi che il
legislatore abbia attuato la delega nel senso di prevedere che la pattuizione
dell'arbitrato irrituale come tale comporti l'esclusione dell'applicazione di tutte
le norme successive, dettate per l'arbitrato rituale e, quindi, anche dell'art. 819
ter c.p.c.. Con la conseguenza che la decisione dell'a.g.o. affermativa o
negativa della esistenza e/o validità di un arbitrato irrituale e che, dunque, nel
primo caso non pronuncia sulla controversia dichiarando che deve avere luogo
l'arbitrato irrituale e nel secondo dichiari invece che la decisione dell'a.g.o. può
invece avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di
competenza"
(cfr. Corte cass.
Sez.
6 - 3,
Ordinanza n.
1158
del
17/01/2013;
id.
Sez.
6 - 3,
Ordinanza n.
19060
del
31/07/2017; id.
Sez.
6 - 3,
Ordinanza n.
21942
del
10/09/2018).
RG n. 14581/2018
ric. Catena Cardillo Massimo c/La PlEVE s.r.i. +1
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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