Ordinanza Nº 27634 della Corte Suprema di Cassazione, 29-10-2019

Presiding JudgeCRUCITTI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27634CIV
Court Rule Number27634
Date29 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8059/2014, proposto da:
Trofomed s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Vongelli del foro di
Bari, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte
-
ricorrente
-
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore
pro tempore,
rappresentata
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-
controricorrente e ricorrente incidentale condizionata-
ETR EQUITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore
c
j r-C
CL
(
-
a
-
intimata-
per la cassazione della sentenza n. 52/13/13
ternessa
inter partes1
il 3 luglio
2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, avente ad oggetto la
cartella di pagamento n. 01420090089752920[05
CONSIDERATO CHE
Trofomed s.r.l. ricorre avverso la sentenza sopra indicata per <
diritto di difesa» e per «errore in judicando», sostenendo, quanto al primo
motivo, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato "nel non attribuire
pregio alla documentazione esibita in grado d'appello dal contribuente riferito al
Bilancio di esercizio che mancherebbe della firma del contribuente e non avrebbe
elementi volti ad attestarne l'autenticità dello stesso, nel mentre le copie dei libri IVA
sarebbero privi degli elementi necessari per attestarne l'autenticità e, così facendo,
privando la difesa del contribuente di un valido supporto probatorio alla propria tesi
argomentativa. Infatti tali documenti, essendo di rilevanza pubblica, nel momento in
cui depositati negli uffici di riferimento (CCIAA e registro delle imprese per i Bilanci e
Agenzia delle Entrate per i libri IVA quantomeno in riferimento agli importi dichiarati
nelle apposite dichiarazioni periodiche), sono in possesso dell'amministrazione
finanziaria e verificabili d'ufficio e, di conseguenza, laddove discordanti con le
dichiarazioni in proprio possesso devono essere specificamente contestate dall'Ufficio
nel giudizio Tributario. Opinando diversamente si graverebbe il contribuente di un
onere probatorio al limite della prova impossibile e, comunque, gravoso, che rende
praticamente impossibile" la propria difesa. Ciò, peraltro, in aperta violazione del
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27634 Anno 2019
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: GILOTTA BRUNO
Data pubblicazione: 29/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
principio di collaborazione che l'Amministrazione Finanziaria deve perseguire nei
confronti del cittadino/contribuente"; (art. 10, L 212/00)";
e sostenendo, quanto al secondo motivo, che la Commissione Tributaria
Regionale non avrebbe motivato "null'altro che una semplice ipotesi di difformità dei
criteri per giungere alla determinazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote
delle imposte (IRES e IRAP), mentre è chiaro e palese la falsità totale della
dichiarazione come è facilmente evincibile dal Libro Giornale, depositato in primo
grado, il quale riproducendo tutte le scritture contabili in partita doppia, evidenzia
comunque le reali operazioni contabili svolte dalla società e pertanto lo stesso
confluirebbe nel Libro Inventario. Quest'ultimo è una riproduzione depositato presso la
CCIAA Registro delle Imprese di Bari. Il Libro Inventario porta dei valori, che sono
quelli reali, completamente differenti rispetto alla Dichiarazione UNICO 2006 periodo
di imposta 2005, in tutti i suoi quadri compilati (Quadro Ines, Quadro Irap e Quadro
Iva).
Ha resistito l'Agenzia delle Entrate, sostenendo l'inammissibilità dei motivi, che
non avrebbero colto la
ratio decidendi
della decisione impugnata che ha ritenuto
ininfluente, ai fini della determinazione dell'I.RE.S. e dell'I.R.A.P. l'eventuale errore
compiuto nella dichiarazione i.v.a.; il difetto di autosufficienza del ricorso, la natura
sostanziale di gravame dell'impugnazione e, nel merito, la mancata adozione da parte
della contribuente della procedura di correzione degli errori commessi nelle
dichiarazioni, di cui all'art. 2, comma 8 bis, D.P.R. 322/'1998;
condizionatamente all'accoglimento dei ricorso principale, l'Agenzia delle
Entrate ha proposto ricorso incidentale avverso la stessa sentenza, che, rigettando nel
merito l'appello della contribuente, avrebbe implicitamente disatteso l'eccepita
inammissibilità dell'appello proposto dalla stessa contro la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale, in quanto sottoscritto dal rappresentante legale
Domenico Sisto pur trattandosi di controversia di valore superiore a € 2.582,00;
RITENUTO CHE
I
motivi
di gravame sono entrambi inammissibili.
Il primo, rubricato «violazione del diritto di difesa» e da riferire quindi
all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., equipara alla violazione di diritto di difesa,
previsto dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, il mancato accoglimento della linea
difensiva dell'appellante, che
è
circostanza fisiologica e coessenziale alla funzione di
ogni processo.
Il secondo in quanto consiste in una doglianza sulla ricostruzione del fatto, il cui
sindacato è escluso da questa giurisdizione; e in quanto è eccentrico rispetto al nucleo
principale della motivazione della sentenza, che ha ritenuto irrilevante la questione
concernente l'errata dichiarazione in materia di i.v.a.
Dal rigetto del ricorso principale discende l'assorbimento di quello incidentale
condizionato. I-t_ y•x.
locc
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle
spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi
delVart.
13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari
a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Roma, 29 maggio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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