Ordinanza Nº 27479 della Corte Suprema di Cassazione, 28-10-2019

Presiding JudgeSAN GIORGIO MARIA ROSARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27479CIV
Date28 Ottobre 2019
Court Rule Number27479
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 22103-2015 proposto da:
PASUT MARCELLO, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ALBERTO CASSINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. FRANCESCA INFASCELLI in ROMA, VIALE delle MILIZIE
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- ricorrente -
contro
EDILNAONIS s.r.l. e MATTEA s.r.l. in persona dei rispettivi legali
rappresentanti
pro tempore
- intimate -
avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE d'APPELLO di
TRIESTE, depositata in data 13/02/2015;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27479 Anno 2019
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: BELLINI UBALDO
Data pubblicazione: 28/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 19.5.2004 EDILNAONIS s.r.l.
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pordenone MARCELLO
PASUT e MATTEA s.r.l. chiedendo l'esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere un contratto
ex
art. 2932 c.c.
esponendo: che era subentrata, ai sensi dell'art. 1406 c.c., alla
promissaria acquirente Mattea s.r.l. nel contratto preliminare di
compravendita immobiliare concluso con Marcello Pasut in data
16.5.2000, avente a oggetto un lotto di terreno, sito nel
territorio del Comune di Pordenone e ricadente, per effetto
dell'approvazione da parte del Comune della variante n. 38, in
zona industriale Dl; che il prezzo stabilito per l'acquisto era di £
533.170.000, di cui £ 50.000.000, già versate a titolo di caparra
dalla Mattea s.r.I., contestualmente alla stipula del preliminare;
che il contratto preliminare era stato sottoposto a condizione
sospensiva, rappresentata dal perfezionamento del passaggio
urbanistico del lotto a zona industriale D1 e all'approvazione del
planivolumetrico globale dell'intero comparto; che il definitivo
avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.10.2000: tuttavia, se
a tale data non fosse stato ancora approvato "il piano esecutivo
comunale dell'intero comparto",
la data del rogito sarebbe stata
differita sulla base di proroghe che sarebbero state concordate
dalle parti; che in data 2.10.2000, in esecuzione della suddetta
clausola, le parti, con accordo sottoscritto in calce al preliminare,
prorogavano il termine per il rogito, stabilendo che, nel caso in
cui il Comune di Pordenone non avesse
"approvato con piano
esecutivo l'area DI di Valleloncello oggetto di compravendita in
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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