Ordinanza Nº 27278 della Corte Suprema di Cassazione, 22-12-2014

Presiding JudgeCURZIO PIETRO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:27278CIV
Date22 Dicembre 2014
Court Rule Number27278
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 23056-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, - società con socio unico - in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SALCICCIA ELIDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato
ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MASSIMO MONALDI giusta procura speciale a margine
del controricorso;
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27278 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 22/12/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 971/2012 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito l'Avvocato Angelo Colucci difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
preso atto dell'assenza di memorie delle parti.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 16 ottobre
2012, pronunciando sull'appello proposto da Poste Italiane, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che, accertata la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Poste
Italiane e Salciccia Elide dal 2.10.2001 - 31.1.2002, aveva dichiarato la
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Applicato lo
ius superveniens,
ha condannato società al pagamento della
indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.
183 del 2010, quantificata nella misura di otto mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto.
La Corte territoriale, esclusa la risoluzione del rapporto per mutuo
consenso eccepita dalla datrice di lavoro e rilevato che il contratto
intercorso era stato stipulato ex art. 25 CCNL 11.1.2001, ha osservato
che i motivi di gravame non erano pertinenti alla effettiva causale
apposta al contratto di lavoro e che l'appello non aveva investito, con
appropriata censura, la sentenza di primo grado laddove questa aveva
motivato con riferimento a diversi presupposti giustificativi
dell'apposizione del termine rispetto a quelli, effettivamente risultanti
Ric. 2013 n. 23056 sez. ML - ud. 20-11-2014
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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