Ordinanza Nº 27170 della Corte Suprema di Cassazione, 26-10-2018

Presiding JudgeMATERA LINA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:27170CIV
Date26 Ottobre 2018
Court Rule Number27170
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 3534-2016 proposto da:
MANNA ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAllINI 121, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE
VETERE, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO TAGLIAFERRI)
- intimati
-
avverso la
sentenza n. 1322/2015 della CORTE
D'APPELLO
di CATANZARO, depositata il 21/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27170 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SABATO RAFFAELE
Data pubblicazione: 26/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
19.06.2018 n. 18 3534-2016
Rilevato che:
1.
La curatela del fallimento di Domenico Tagliaferri, deducendo
essere il fallito in comunione legale con la coniuge Francesca Oranges
proprietario giusta atto pubblico del 15/2/1982 di un immobile
magazzino in Rende, loc. Arcacavata, ha convenuto in giudizio
Armando Manna con citazione notificata il 27/4/2006- chiedendo
condannarsi quest'ultimo, già venditore e occupante senza titolo
dell'immobile, alla consegna.
2.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo di
avere usucapito il bene per possesso ultraventennale dopo la vendita
cui non era mai seguita la sua privazione di godimento, ciò su cui ha
proposto riconvenzionale.
3.
Chiamata in giudizio Francesca Oranges che è rimasta contumace,
con sentenza del 28/10/2008 il tribunale di Cosenza ha accolto la
domanda attrice e rigettato la riconvenzionale.
4.
Con sentenza depositata il 21/10/2015 la corte di
appello di
Catanzaro ha confermato la sentenza impugnata rigettando
l'impugnazione di Armando Manna.
A sostegno della decisione la corte territoriale ha rilevato che l'offerta
di acquisto della quota dell'immobile di spettanza del fallito verso la
curatela e la manifestazione di disponibilità' ad acquistare l'altra quota
della signora Oranges manifestassero, secondo la giurisprudenza, un
riconoscimento della proprietà idoneo a interrompere il possesso utile
a usucapire.
5.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Armando
Manna sulla base di due motivi illustrati da memoria. La curatela e
Francesca Oranges non hanno espletato difese.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Considerato che:
1.
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1165 e 2944
cod. civ. Si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte
in cui ha ritenuto la sufficienza ai fini dell'interruzione del termine per
l'usucapione, quale riconoscimento del diritto, dell'offerta di acquisto
rivolta agli organi della procedura concorsuale, essendo invece
necessaria, oltre alla consapevolezza della spettanza ad altri del
diritto, anche la volontà di attribuire il diritto al proprietario.
2.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1140 e 1158
cod. civ., per non avere la corte d'appello - anche in conseguenza del
denunciato errore di cui al primo motivo -
ritenuto Sussistenti i
requisiti del possesso ultraventennale utile a usucapire, invece
emerso dall'istruttoria e tale da escludere una detenzione senza
titolo.
3.
Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento
dell'esame del secondo motivo.
3.1. In argomento, va richiamato che secondo la costante
giurisprudenza di questa corte (v. ad es. Cass. sez. U, n. 192 del
14/01/1987 e Cass. n. 2520 del 01/03/1993, n. 2590 del
25/03/1997, n. 18207 del 10/09/2004, n. 14654 del 23/06/2006 e n.
13002 del 27/05/2010) il rinvio che l'art. 1165 cod. civ.; in tema di
usucapione, opera alle norme sulla prescrizione in generale, e, in
particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed
interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la
natura stessa dell'usucapione. In particolare, l'applicabilità
all'usucapione, in virtù del predetto rinvio, dell'art. 2944 cod. civ.
(che sotto la rubrica "interruzione per effetto di riconoscimento"
dispone in materia di prescrizione che essa "è interrotta dal
riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto
stesso può essere fatto valere" — v. art. 2129 cod. civ. del 1865) e,
quindi, la configurabilità di un riconoscimento del diritto del
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proprietario da parte del possessore, quale fatto idoneo ad
interrompere il termine dell'usucapione, postula non già un mero atto
o fatto che evidenzi la sola consapevolezza del possessore circa la
spettanza ad altri della proprietà, bensì un atto o fatto che esprima
una volontà
(lato sensu)
"attributiva" di detto diritto al suo titolare
(nel senso di una consapevolezza della spettanza ad altri del diritto di
proprietà accompagnata dal non volerlo contrastare, neppure per poi
conciliare), desunta dal modo in cui la conoscenza è rivelata o. dai
fatti in cui essa è implicita; costituendo dunque la c.d. volontà
attributiva del diritto un requisito normativo del riconoscimento ai fini
anzidetti, detta volontà può normalmente desumersi dall'essere state
intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini
dell'acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali
iniziative (come potrà desumersi dalle clausole predisposte, in
particolare con riferimento al corrispettivo) siano ispirate dalla diversa
volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento
dell'usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite
(ma v. l'art. 2125 del cod. civ. del 1865 che chiariva che la chiarnata
in conciliazione seguita da domanda giudiziaria vedeva retroagire
all'avvio della conciliazione il tempo dell'interruzione; v. oggi art 5 co.
6 del d. Igs. 4 marzo 2010 n.28).
3.2. Nel caso di specie, la corte d'appello ha considerato nella sua
motivazione che nei confronti della curatela Armando. Manna ha
rivolto "formale offerta di acquisto a trattativa privata" (p. 5 della
sentenza impugnata) e che tale "fattispecie [fosse] esattamente
uguale" a quella considerata nell'ambito di un precedente
giurisprudenziale, ove il proponente acquirente aveva "manifesta[to]
... non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad
altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà" (p. 6).
3.3. In tal senso, la sentenza risulta .ater fatto corretta applicazione
dell'art. 1165 cod. civ., in relazione all'art. 2944 cod. civ., per 'quanto
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concerne l'interruzione del termine per, usucapire in forza » del
riconoscimento da parte del possessore, attraverso una corretta
interpretazione della disciplina della peculiare e informale
recognitio
in dominum
idonea a interrompere l'usucapione (v. diversamente la
recognitio in dominum
dell'art. 969 cod. civ., la quale pure è atto
interruttivo dell'apparente usucapione della proprietà - cfr. Cass. n.
2904 del 10/10/1962) 41 quale comprende, come detto, tra i suoi
requisiti, quello della volontà
(animus recognoscendi dominium
che si
oppone all'esistenza di un
animus rem sibi habendi).
3.4. Del resto, nessun elemento già esistente nei fatti accertati in
causa lo stesso ricorrente indica, da cui sia.possibile desumere (e non
si sia desunto per omissione) che, nel caso di specie, la disciplina di
legge sia stata erroneamente applicata a fattispecie nella quale,
invece, l'offerta di acquisto fosse stata animata dalla sola esigénza di
regolarizzare, da un punto di vista meramente formale, un acquisto
della proprietà affermato come già avvenuto a titolo originario, in
alternativa alla proposizione di giudizio.
3.5. Quanto innanzi esime questa corte dal valutare se, comunque,
con la sentenza impugnata, la corte territoriale, in relazione
all'avvenuta formalizzazione di offerta di acquisto, abbia ritenuto
anche venuto meno il requisito
dell'animus'rem sibi habendi
(p. 6).
4. In definitiva il ricorso va rigettato, senza che debba provvedersi
sulle spese per mancata difesa dell'intimata curatela. Ai sensi dell'art.
13 co.
1-quater
d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore
importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a
.
norma del
co. 1-bis dell'art. 13 cit.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamen
t
o da parte della ricorrente
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principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per
il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile, in data 19 giugno 2018
Il presidente
(L.
Matera)
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