Ordinanza Nº 26487 della Corte Suprema di Cassazione, 17-10-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26487CIV
Court Rule Number26487
Date17 Ottobre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 17881-2015 proposto da:
FERRANTE ANTONIO, in proprio e quale socio accomandante
della s.a.s. AGRIMONT & C., e la s.a.s. AGRIMONT & C.,
rappresentati e difesi dall'Avvocato RODOLFO LUDOVICI ed
elettivamente domiciliati a Roma, via Vittorio Arminjon 5,
presso lo studio dell'Avvocato CHIARA PALUMBO, per procura
speciale in calce al ricorso;
COMUNE DI ROCCAMORICE
contro
- ricorrenti -
- intimato -
- resistente -
REGIONE ABRUZZO
nonché
avverso la sentenza n. 17/2015 della CORTE D'APPELLO DI
ROMA, depositata il 16/5/2015
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26487 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 17/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
La Regione Abruzzo, con determinazione dirigenziale n.
DH7/228/Usi civici del 26/3/2007, ha dichiarato la natura
demaniale del fondo censito nel N.C.T. del Comune di
Roccamorice al foglio 21, p.11a 10, disponendone la reintegra in
favore del predetto Comune.
La s.a.s. AGRIMONT & C. di Bergamo Diana - che aveva
acquistato il predetto fondo nel 1991 dal curatore del
fallimento della s.p.a. Compagnia Grandi Hotels la quale, a sua
volta, l'aveva acquistato dal Comune di Roccamorice con atto
del 18/7/1974 - ha proposto opposizione avverso tale
determinazione, unitamente ad Antonio Ferrante, in proprio e
quale socio accomandante della predetta società, innanzi al
commissario per il riordino degli usi civici nella Regione
Abruzzo.
Il commissario, con sentenza del 10/6/2013, ha dichiarato
che il fondo censito nel N.C.T. del Comune di Roccamorice al
foglio 21, p.11a 10, è gravato da usi civici, ne ha ordinato la
reintegrazione nel patrimonio del predetto Comune a cura della
Regione ed ha dichiarato la nullità di qualsiasi atto di
disposizione o di concessione del predetto fondo, non
preceduto da assegnazione a categoria o mutamento di
destinazione d'uso, compreso l'atto stipulato con il quale, il
18/7/1974, la s.p.a. Compagnia Grandi Hotels aveva
acquistato dal Comune di Roccamorice una porzione della p.11a
2, dalla quale era originata la p.11a 10.
Il commissario, in particolare, alla luce degli accertamenti
svolti dal consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che
l'originaria p.11a 2 ricadeva nel demanio del Comune di
Roccamorice, quale porzione del demanio universale detto
"Bosco Maiella", sul quale è risultato che i cittadini esercitavano
gli usi civici di legnare e pascolare.
Pie. 2015 n. 17881 - Sez. 2 -
CC
16 maggio 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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