Ordinanza Nº 26171 della Corte Suprema di Cassazione, 18-10-2018

Presiding JudgeCORRENTI VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:26171CIV
Court Rule Number26171
Date18 Ottobre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 21977-2014 proposto da:
CUCCU BARBARINA e BOI SALVATORE, elettivamente
domiciliati a Roma, via Portuense 104 e rappresentati e difesi,
anche disgiuntamente, dall'Avvocato GUIDO CHESSA MIGLIOR
e dall'Avvocato CORRADO CHESSA per procura speciale a
margine del ricorso
- ricorrenti -
contro
FIRINU FRANCESCO e FIRINU GIUSEPPINA, nella qualità di
eredi con beneficio d'inventario di Turco Maria e Firinu
Giuseppe, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente,
dall'Avvocato ELIO DEMONTIS e dall'Avvocato LUIGI
MARCIALIS, presso il cui studio a Cagliari, via Puccini 70,
elettivamente domiciliano, per procura speciale a margine del
controricorso
- controricorrenti
-
avverso la sentenza n. 381/2014 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata 1'11/06/2014;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26171 Anno 2018
Presidente: CORRENTI VINCENZO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 18/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Barbarina Cuccu conveniva in giudizio, innanzi al tribunale
di Cagliari, Giuseppe Firinu per sentirlo condannare al rilascio
dell'immobile di sua proprietà dal medesimo detenuto
sine
titulo
oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo di essere
proprietario dell'immobile
de quo
in forza di scrittura privata
conclusa nel 1976 con l'attrice e il marito, Salvatore Boi,
scrittura poi andata smarrita a seguito di furto, e chiedeva,
quindi, il rigetto della domanda.
Il convenuto, inoltre, chiedeva, in via riconvenzionale, una
pronuncia di trasferimento del diritto e, in subordine, la
condanna dell'attrice al pagamento delle indennità di
miglioramento con diritto di ritenzione.
In data 31/10/1994 era autorizzato il sequestro
giudiziario dell'immobile di cui veniva nominato custode prima
il convenuto poi il curatore del fallimento dello stesso
convenuto.
Il Boi, chiamato in causa, si dichiarava estraneo alla lite.
Il 19/7/1997 spiegava intervento volontario in giudizio
Maria Turco, coniuge del convenuto, assumendo di aver
acquistato per usucapione l'immobile
de quo.
Il tribunale, con sentenza non definitiva del 5/6/2006,
riteneva inammissibile la prova testimoniale articolata dal
Firinu per dimostrare la perdita incolpevole della scrittura del
1976; dichiarava la Cuccu e la Turco comproprietarie per metà
dell'immobile, avendo l'interventrice esercitato un possesso
non esclusivo utile ad usucapire la quota di metà; ordinava il
rilascio del bene con diritto di ritenzione a favore del Firinu e
Ric. 2014 n. 21977 Sez. 2 CC 26 giugno 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT