Ordinanza Nº 25832 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2014

Presiding JudgeMAMMONE GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2014:25832CIV
Court Rule Number25832
Date05 Dicembre 2014
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 22693-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 - Società con socio unico - in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
2355
contro
IZZ1 GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA
RITA PUGLIA, giusta procura a margine del controricorso;
- co.t2traticatTente -
avverso la sentenza n. 941/2012 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA del 27.9.2012, depositata il 17/10/2012;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25832 Anno 2014
Presidente: GIOVANNIMAMNIONE
Relatore: BLASUTTO DANIELA
Data pubblicazione: 05/12/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per la controricorrente l'Avvocato Maria Rita Puglia che si
riporta ai motivi del controricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di
relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, preso
atto dell'assenza di memorie delle parti.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, decidendo
l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a., ha confermato la pronuncia
di primo grado quanto alla declaratoria di nullità del termine apposto
al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra Izzi Giuliana e
la società appellante con decorrenza 3 febbraio 1999 ai sensi dell' art.
8 c.c.n.l. 26.11.94 per "esigenze eccezionali", alla conseguente
conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
all'ordine di riammissione in servizio della ricorrente; ha accolto il
gravame della società circa le conseguenze risarcitorie conseguenti alla
conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado e, applicato lo
ius superveniens
di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010,
ha condannato la società appellante al pagamento dell'indennità
omnicomprensiva, quantificata nella misura di otto mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali.
Per cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con sei
motivi. L'intimata resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo la società ricorrente, censurando l'impugnata
sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. (art. 360
n. 3 cod. proc. civ.) e nullità del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc.
civ.), si duole del rigetto dell'eccezione di risoluzione del rapporto per
-2-
Ric. 2013 n. 22693 sez. ML - ud. 03-11-2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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