Ordinanza Nº 25765 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:25765CIV
Date14 Ottobre 2019
Court Rule Number25765
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul
ricorso 23094-2017 proposto da:
ANTONICELLI LEONARDO, ANTONICELLI NICOLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio
dell'avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentati e difesi dall'avvocato
GIUSEPPE SEMERARO;
- ricorrenti -
contro
CASSANO MICHELE, LARATO CAMILLO;
- intimati -
Nonché da:
CASSANO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA
SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI
DURANTE;
- ricorrente incidentale -
contro
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25765 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 14/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ANTONICELLI LEONARDO, ANTONICELLI NICOLA, LARATO
CAMILLO;
-
intimati
-
avverso la sentenza n. 252/2017 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/03/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO CHE:
1. - Michele Cassano, proprietario di azienda agricola sita in
Castellaneta (Taranto) alla contrada Specchia-San Domenico, condotta
in affitto da Leonardo Antonicelli e Nicola Antonicelli in virtù di un
contratto del 23 marzo 1960, scaduto il 10 novembre 2011 in forza di
tempestiva disdetta, convenne in giudizio gli affittuari per sentir
dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento (per mancato
pagamento del canone di affitto per le annate agrarie dal 2007 al 2011)
e, in ogni caso, la cessazione del contratto, con condanna al rilascio del
fondo rustico.
1.1. - I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepirono
l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto in quanto
cessato
de jure
alla scadenza, si opposero alla domanda di rilascio del
fondo in quanto creditori nei confronti del Cassano dell'importo di euro
750.000,00 a titolo di indennità per miglioramenti apportati al fondo e
chiesero, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento
della differenza risultante dalla compensazione tra gli opposti crediti.
1.2. - Il Cassano contestò la fondatezza della domanda
riconvenzionale e chiese, a sua volta, il risarcimento dei danni provocati
dagli affittuari al compendio aziendale.
Intervenne volontariamente in giudizio l'avv. Camillo Larato al
fine di sostenere le ragioni della domanda riconvenzionale degli
Antonicelli.
1.3. - L'adito Tribunale di Taranto, sezione specializzata agraria,
con sentenza del giugno 2016, dichiarò inammissibile l'intervento del
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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