Ordinanza Nº 25762 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

Presiding JudgeMATERA LINA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:25762CIV
Court Rule Number25762
Date15 Ottobre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 9188-2014 proposto da:
ROBERTA ROSSINI e STELLATI FEDERICO, elettivamente
domiciliati a Roma, E.Q. Visconti 20, presso lo studio
dell'Avvocato RENZO RISTUCCIA e rappresentati e difesi
dall'Avvocato FABIO ANDREA TABACCHETTI per procura
speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FRACCHIA STEFANO
- intimato -
avverso la sentenza n. 363/2013 della CORTE D'APPELLO DI
TORINO, depositata il 21/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO
FATTI DI CAUSA
Stefano Fracchia, con citazione notificata in data 16/6/2007,
ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Alessandria,
06.7_
(
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25762 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Roberta Rossini e Federico Stellati deducendo che gli stessi si
erano rivolti all'agenzia immobiliare
Habitat,
di cui l'attore era
titolare, affinché procurasse loro l'acquisto di un immobile,
pattuendo, per il caso di positiva conclusione dell'affare, una
provvigione del 3% sul prezzo convenuto: solo che, sottoscritto
un preliminare di acquisto in data 27/7/2006 con il venditore
Borgoglio, l'acquisto non si era perfezionato a causa
dell'inadempimento dei convenuti. L'attore, quindi, ha chiesto la
condanna dei convenuti al pagamento della provvigione.
I convenuti si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto della
domanda.
Il tribunale, dopo aver accertato, tra l'altro, che: - l'agente
immobiliare Franco Repetto aveva ricevuto l'incarico da Felice
Borgoglio per la vendita di un suo immobile; - il Fracchia aveva
segnalato ai convenuti la possibilità di acquistare la villetta del
Borgoglio; ha ritenuto che il Fracchia, avendo messo in
relazione i coniugi Stellati e Rossini con il Borgoglio, avesse
diritto alla provvigione, essendo stato stipulato in ben due
occasioni (e cioè in data 18/11/2005 ed in data 20/7/2006) un
preliminare di compravendita ed a nulla rilevando la mancata
conclusione del contratto definitivo per inadempimento dei
convenuti, sicché, con sentenza dell'11.14/3/2011, ha accolto la
domanda proposta dal Fracchia ed ha condannato i convenuti al
pagamento, in suo favore, della provvigione, pari ad C.
8.400,00, oltre IVA ed interessi.
Roberta Rossini e Federico Stellati, con citazione notificata in
data 7/4/2011, hanno proposto appello.
L'appellato ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
La corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha
rigettato l'appello.
La corte, in particolare, ha esaminato l'eccezione relativa
Ric. 2014 n. 9188, Sez. 2,
CC
del 16 maggio 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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