Ordinanza Nº 25697 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

Presiding JudgeCORRENTI VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:25697CIV
Date15 Ottobre 2018
Court Rule Number25697
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA
CLCL-,
2
SC cì
sul ricorso 21185-2014 proposto da:
PRETE BRUNO, elettivamente domiciliato a Roma, via di Villa
Ada 57, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO GAMBERALE, che
lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
PRETE ELISABETTA, nella qualità di erede di PRETE ANNA,
rappresentata e difesa dall'Avvocato MARCO VALERIO SARRA,
presso il cui studio a Roma, via Tuscolana 1072, elettivamente
domicilia, per procura speciale a margine del controricorso
- con troricorrente -
nonché
FALORNI GIOVANNA
-
intimata-
avverso la sentenza n. 1939/2014 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 24/03/2014;
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25697 Anno 2018
Presidente: CORRENTI VINCENZO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Elisabetta Prete e Anna Prete hanno convenuto in giudizio,
innanzi al tribunale di Roma, Bruno Prete, chiedendo che fosse
accertato che le stesse erano diventate proprietarie, per
usucapione, dei beni immobili indicati in citazione e del diritto
di servitù di accesso e di passaggio, anche carrabile, dal
cancello di ingresso sul vicolo dei Grottoni sulla striscia di
terreno in prossimità del fabbricato del convenuto.
Bruno Prete e Giovanna Falorni, nei cui confronti era stato
integrato il contraddittorio per aver acquistato da Bruno Prete
l'appartamento di vicolo dei Grottoni 15, hanno domandato in
via riconvenzionale la condanna delle attrici al ripristino dei
luoghi con rimozione della voliera e riduzione del passaggio a
solo 70 cm., limitandolo al passaggio pedonale.
Il tribunale, con sentenza del 3/8/2008, ha respinto le
domande delle attrici ed ha accolto la domanda
riconvenzionale, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Elisabetta Prete, in proprio e nella qualità di erede di Anna
Prete, ha proposto appello, per tre motivi, deducendo, in
sostanza, l'errata ricostruzione dei fatti di causa operata dal
primo giudice.
Bruno Prete ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto
appello incidentale chiedendo la condanna dell'appellante al
pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Giovanna Falorni ha chiesto il rigetto dell'appello e ha
proposto appello incidentale chiedendo la condanna
dell'appellante alla demolizione del locale adibito a deposito
legna realizzato nella corte di sua proprietà ed al pagamento
delle spese del giudizio di primo grado.
Ric. 2014 n. 21185 Sez. 2 CC 26 giugno 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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